Fisco

La dichiarazione sullo stato patrimoniale in tema di rimborso IVA


Con la Risposta a interpello 13 febbraio 2023, n. 211, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su una domanda in tema di rimborso IVA e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La fattispecie

Il caso esaminato concerne una società con sede fuori dall’Unione europea che assolve gli obblighi IVA in Italia relativi alla propria attività tramite rappresentante fiscale (nominato ex art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972). 

Intenzionata a ottenere i rimborsi IVA per le annualità non ancora definite (per decorrenza dei termini di accertamento), presentando – mediante il proprio rappresentante fiscale - le relative dichiarazioni integrative con l'apposizione del visto di conformità, la società extra UE chiede all’Amministrazione finanziaria:

a) se il proprio rappresentante fiscale possa sottoscrivere ed allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza delle condizioni previste dalle lett. a), b) e c), dell’art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente;

b) se una specifica relazione del revisore legale dei conti sia sufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui l'Ufficio chieda dimostrazione.

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate evidenzia innanzitutto che l’art. 38-¬bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, dispone che l'esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro (ora 30.000 euro), è subordinata alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa di cui all'art. 10, comma 7, primo e secondo periodo,  del D.L. n. 78 del 2009 (legge n. 102/2009)(cfr. Circolare n. 35/E/2015). 

Alla dichiarazione o all'istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la consistenza patrimoniale del richiedente.

Soggettivamente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è disciplinata dall'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui le disposizioni del Testo Unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'UE.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

In tema di rimborso IVA, chiarisce l’Agenzia Entrate, l’attestazione riguarda il soggetto estero e non chi agisce per suo conto in Italia, sia esso un rappresentante fiscale o una sua stabile organizzazione, e la stessa deve provenire dalla parte, direttamente (tramite dichiarazione sostitutiva laddove i dati siano in possesso dell'Amministrazione italiana ovvero questa ne possa agevolmente riscontrare il contenuto tramite apposito accordo internazionale) o indirettamente (tramite attestazione dell'autorità estera che possiede contezza di tali informazioni).

Pertanto, non è possibile utilizzare certificati o attestazioni provenienti da soggetti diversi, come i revisori legali dei conti.