Rapporto di lavoro

Alimentari (Cooperative). Da gennaio nuovi minimi retributivi e indennità


L’Accordo di rinnovo 2 dicembre 2020, che si applica ai lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, prevede, da gennaio 2023, le seguenti novità:

  • indennità per mancata contrattazione di secondo livello: ai sensi dell'Accordo di rinnovo 02.12.2020, le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi, erogheranno a partire dal 1° gennaio 2023, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito riportata:

Liv.

Par.

Trattamento economico per la mancata contrattazione di secondo livello

Euro

1S

230

50,37

1

200

43,80

2

165

36,14

3A

145

31,76

3

130

28,47

4

120

26,28

5

110

24,09

6

100

21,90

Tali importi, erogati per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga.

Gli importi suddetti non hanno riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere,e sono esclusi dal computo del TFR.

  • minimi retributivi: con decorrenza dall’1.1.2023, gli importi della paga base conglobata sono i seguenti:

Liv.

Nuovi minimi dall’1.1.2023

 

 

 

1S

2.477,05

 

1

2.153,93

 

2

1.777,03

 

1.561,62

 

3

1.400,10

 

4

1.292,37

 

5

1.184,70

 

6

1.077,00

 

 

 

 Viaggiatori o piazzisti

Liv.

Nuovi minimi dall’1.1.2023

 

 

 

I

1.777,03

 

II

1.400,10