Trattamento fiscale smartworking. Trattato tra Italia e Singapore
Con la Risposta a interpello 25 gennaio 2023, n. 161, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento fiscale di remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o dagli enti locali ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato, alle sue suddivisioni o agli enti locali ai sensi del Trattato tra Italia e Singapore.
L’interpello
L’interpello in oggetto è attivato da una ontribuente che lavora alle dipendenze dell'Istituto italiano e che svolge la propria attività lavorativa in smart working da Singapore.
A decorrere da luglio dell'anno di riferimento l'istante si è, infatti, trasferita in tale Stato estero per raggiungere il marito, iscrivendosi all'AIRE dal settembre dello stesso anno, risultando quindi non più residente in Italia da tale data.
Alla contribuente è sato rilasciato l'attestato di residenza fiscale a Singapore per gli anni di espletamento dell’attività lavorativa, sottoponendo ad imposizione gli emolumenti da lavoro dipendente corrisposti all'istante dall'Istituto datore di lavoro.
Nonostante ciò, l'Istituto italiano ha continuato ad applicare cautelativamente le ritenute alla fonte sugli emolumenti di cui trattasi, ex art. 23 D.P.R. n. 600/1973.
Ora la contribuente ha chiesto all’A.F. di conoscere in quale Stato siano fiscalmente rilevanti gli emolumenti percepiti dall'Istituto negli anni in questione, a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta a Singapore in modalità smart working.
Soluzione delle Entrate
Si premette che il reddito di lavoro dipendente del caso in questione non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 14, paragrafo 1, della Convenzione/Trattato internazionale tra Italia e Singapore (ratificata con legge n. 575/1978), ma in quello dell'art. 18 (Relazioni pubbliche), paragrafo 1, della stessa Convenzione, riguardante le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato e dalle sue articolazioni ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato, alle sue suddivisioni o agli enti locali.
Ciò posto, con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate rileva che, in ragione del citato Trattato tra Italia e Singapore, gli emolumenti devono essere assoggettati a imposizione esclusiva nello Stato di Singapore, laddove lo stesso sia lo Stato di residenza del beneficiario e di svolgimento dell'attività lavorativa allorquando il contribuente abbia la nazionalità o la cittadinanza di tale Stato, oppure se il suddetto beneficiario non è divenuto residente dello Stato in cui esercita la propria attività lavorativa al solo scopo di rendervi i servizi.
Laddove il reddito di lavoro dipendente rientri, come retribuzione a carattere pubblico, nell'ambito applicativo dell'art. 18, paragrafo 1, del Trattato, tale disposizione convenzionale prevede, alla lett. a), che gli emolumenti in essa contemplati debbano essere assoggettati a imposizione esclusiva nello Stato della fonte del reddito e, come eccezione, alla lett. b), che gli stessi emolumenti debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nell'altro Stato, laddove lo stesso sia lo Stato di residenza del beneficiario e di svolgimento dell'attività lavorativa (nel caso in considerazione, a Singapore) allorquando:
- il contribuente abbia la nazionalità o la cittadinanza di tale Stato, oppure
- se il suddetto beneficiario non è divenuto residente dello Stato in cui esercita la propria attività lavorativa al solo scopo di rendervi i servizi.
Ne consegue che la contribuente – secondo l’Agenzia Entrate - non è tenuta a riportare i suddetti emolumenti da lavoro dipendente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in questione e che la stessa potrà chedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, ex art. 38 D.P.R n. 602/1973, delle ritenute alla fonte operate, a partire dall’anno di riferimento, sul reddito dall'Istituto, quale sostituto d'imposta.