Requisiti soggettivi per la partecipazione al Gruppo IVA
Previa presentazione della dichiarazione d’intento, è possibile utilizzare il plafond disponibile per non assolvere, in dogana, l’IVA all’importazione dovuta per i beni oggetto del contratto di consignment stock.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 44 del 17 gennaio 2023, presentato da una società che ha stipulato un contratto di consignment stock con un fornitore non residente per l’importazione in Italia di beni provenienti dal Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 non più membro dell’Unione europea.
La società detrae l’IVA assolta in dogana, pur non avendo ancora acquisito il diritto di proprietà, siccome, per i beni oggetto dell’accordo di consignment stock, l’effetto traslativo della proprietà è differito al momento della loro estrazione dal deposito.
Tenuto conto che la società istante si qualifica come “esportatore abituale” ed è intenzionata ad avvalersi della facoltà di importare beni senza pagamento dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, all’Agenzia delle Entrate ha chiesto se sia possibile utilizzare la dichiarazione d’intento per non pagare l’IVA dovuta in sede di importazione dei beni in regime di consignment stock.
Nell’esaminare la questione, l’Agenzia ha ricordato che il contratto di consignment stock è assimilabile, nell’ordinamento giuridico nazionale, ad un contratto estimatorio, in forza del quale il fornitore invia i beni presso un deposito di proprietà o in uso del cliente, senza tuttavia trasferire la titolarità giuridica della merce inviata. L’effetto traslativo della proprietà si realizza, infatti, in un momento successivo, coincidente con la relativa estrazione (in blocco o a più riprese) dal deposito.
Come già precisato dalla risoluzione n. 346/E/2008, salvo i casi di esclusione indicati nel Codice doganale dell’Unione, in generale, per i beni importati, anche se non a titolo definitivo, l’IVA deve essere accertata, liquidata e riscossa in dogana all’atto della relativa immissione in libera pratica. Inoltre, la circostanza che le disposizioni in materia doganale consentano a soggetti diversi dal proprietario effettivo delle merci di presentare una dichiarazione doganale in nome proprio e per conto del proprietario implica che la proprietà dei beni importati non sia condizione necessaria per operare la detrazione dell’IVA, che può essere esercitata dall’effettivo destinatario dei beni risultante dalla dichiarazione doganale, purché i medesimi presentino un nesso immediato e diretto con l’oggetto dell’attività d’impresa e previa annotazione della dichiarazione doganale nel registro degli acquisti.
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la società istante, in qualità di esportatore abituale, può avvalersi della facoltà di assolvere l’IVA dovuta in dogana mediante l’utilizzo del plafond disponibile, previa emissione delle dichiarazioni d’intento.