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Credito di imposta energia e gas: compensazione con acconti Ires su base previsionale


Il credito d’imposta energia e gas, riconosciuto all’art. 6 del D.L. 115/2022, relativo al terzo trimestre 2022 può essere utilizzato in compensazione per il pagamento degli acconti dovuti per l’imposta sul reddito delle società calcolati con il metodo previsionale - in luogo del metodo storico – ma in nessun caso il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito utilizzato in compensazione venga utilizzato dopo il 30 giugno 2023.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n. 8 del 10 gennaio 2023.

Nel caso specifico, l’Istante - in  qualità  di  consolidante -  aderisce  al  regime  di  tassazione  del  consolidato  fiscale nazionale con altre società: una di queste, sta maturando sul terzo  trimestre dell'esercizio 2022 un credito d'imposta riconosciuto a favore delle imprese energivore. Nell'impossibilità della compensazione, tale credito verrà ceduto alla  società istante, seguendo le procedure di cui al Provvedimento prot. n.253445/2022.

Per sfruttare il credito d’imposta, la società consolidante prevede di versare anticipatamente l’imposta ires che è stata calcolata  su  base  previsionale ed è risultata maggiore rispetto a quanto dovuto con il metodo storico.

L’articolo 6 del Decreto Legge n. 115/2022 prevede che:

- il credito può essere utilizzato solo in compensazione 

- il credito non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997  (può eccedere – per ipotesi - i due  milioni di euro previsti dall'art. 34, c. 1, della L. 388/2000).

- per l'utilizzo del credito, dopo il 16 marzo 2023, è richiesta una comunicazione all'Agenzia delle entrate del quantum del credito stesso, maturato nel 2022; 

In nessun caso, ove non utilizzato entro il 30 giugno 2023, il credito può dare luogo a rimborso,  sia  diretto  (ossia  del  residuo  non  speso),  sia indiretto  (ovvero del  versamento  d'imposta,  risultato poi eccedente rispetto al dovuto, effettuato tramite utilizzo in compensazione del credito stesso). 

Per quanto riguarda il metodo di calcolo dell’acconto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “In linea generale,  il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (''metodo ''storico''). In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo ''previsionale''. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente alrischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.”

Tuttavia, non vi è alcuna preclusione legislativa al versamento dell'acconto calcolato  con il metodo previsionale, laddove il relativo ammontare superi quanto sarebbe dovuto  utilizzando il metodo storico. Dunque, non ci sono criticità circa la legittimità dell’utilizzo del credito da parte della società consolidante.