Fisco

Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente


Il comma 81, dell’art.1, della legge di bilancio per il 2023 (legge n.197/2022) ha previsto che, con decorrenza 1° gennaio 2023, sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né tantomeno disponibili, poiché occupati da terzi abusivamente, per i quali sia stata presentata denuncia o sia iniziata l’azione giudiziaria penale. 

Nell’ambito dei casi di esenzione dall’IMU (Imposta Municipale Propria), il citato comma 81 ha aggiunto, all’art. 1, comma 759, della legge n.160/2019 (legge di bilancio per l’anno 2020), la nuova lettera g-bis, secondo la quale sono esenti da IMU anche gli immobili “non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.

Come è noto, ai sensi del menzionato 2° comma dell’art.614 del codice penale, è soggetto alla pena della reclusione dai sei mesi a 3 anni chiunque si trattiene in “luoghi contro l’espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno”.

Invece, secondo l’art.633 del codice penale, “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da 103 a 1.032 euro”. Oltre alle esaminate tutele che sanzionano penalmente il trasgressore, adesso il proprietario danneggiato ha diritto a non versare l’IMU relativa a immobili oggetto di occupazione illegittima.                             

Operativamente, il soggetto danneggiato deve comunicare al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, mediante le modalità telematiche che saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni, decorrenti dal 1° gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Un’analoga comunicazione deve essere trasmessa al Comune allorché cessi il diritto all’esenzione; quindi l’esenzione dal pagamento dell’IMU è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni sopra esaminate

L’esenzione IMU in esame conferma normativamente le considerazioni svolte dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana nella Sentenza del 19/01/2022 n. 67/1, secondo cui il titolare di un immobile occupato abusivamente non trae alcun beneficio dal suo diritto di proprietà “né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale”. In ultima analisi tale soggetto, così danneggiato, “non è attualmente ed effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica” per cui l’applicazione dell’IMU con simili presupposti sarebbe in contrasto con l’art. 53 della Costituzione poiché, per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, mancherebbe in concreto quella capacità contributiva richiesta dalla norma costituzionale.

Con il dichiarato fine di ristorare i Comuni per le minori entrate derivanti dall’attuazione della predetta lettera g-bis), nello stato di previsione del Ministero dell’interno è stato istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.