Agevolazione acquisto prima casa under 36 valida fino al 31 dicembre 2023
La legge di bilancio 2023 estende le agevolazioni previste per l'acquisto di prima casa dagli under 36 a tutto il 2023.
Con il comma 74 dell'art. 1 della Legge di Bilancio viene introdotto il comma 9 dell'art. 64 della Legge 106/2021 che prevede proprio che le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 64 si applichino agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2023.
Cosa prevedono i citati commi?
Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'prime case' di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9,come definite dalla nota IIbis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui." (comma 6);
Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Potranno dunque usufruire di tale agevolazione i nati a partire dal 1° gennaio 1988.
Come indicato nella Circolare 3/2022 pubblicata lo scorso 4 febbraio 2022è prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR n.601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo purchè il soggetto sia in possesso degli stessi requisiti.
Come può essere utilizzato il credito?
- in diminuzione di eventuali imposte di registro, ipotecarie, catastali, successioni, donazioni da corrispondersi in data successiva all'acquisizione del credito;
- in diminuzione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione presentata in data successiva all'acquisto;
- in compensazione tramite modello F24 con utilizzo nella sezione Erario del codice tributo 6928.
Per le compravendite non soggette ad Iva viene prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale.
Inoltre, l'atto di acquisto prima casa per gli under 36 è, come tutti gli altri atti soggetti ad imposta di registro, esente dall'applicazione dell'imposta di bollo.
A chi spetta tale agevolazione?
Spetta a coloro che non hanno compiuto 36 anni con un ISEE annuo non superiore a 40.000 euro.
Attenzione! Rimangono fermi i requisiti già esistenti relativi all'agevolazione prima casa, ossia:
- l'acquirente deve stabilire la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
- l'acquirente deve dichiarare in atto di non essere titolare di altre abitazioni nel territorio del Comune in cui si trova l'immobile oggetto di acquisto;
- l'acquirente deve dichiarare di non aver acquisito alcun diritto su altro immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa (in questo caso è necessario impegnarsi ad effettuare la vendita dell'immobile già posseduto entro 1 anno dall'acquisto del nuovo immobile);
- l'immobile oggetto di acquisto deve appartenere alle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11.