Fisco

Rottamazione cartelle fino a 1.000 euro


Tra le varie norme contenute nella legge di Bilancio per il 2023 (legge n. 197/2022) i commi 222-230, dell’art.1, prevedono l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, delle cartelle di debito di ammontare residuo fino a 1.000 euro - importo comprensivo del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni - risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

La rottamazione riguarda anche le cartelle comprese nelle precedenti definizioni disposte dall’art. 3 del D.L.  n.119/2018, dall’art. 16-bis del D.L. n.34/2019 e dell’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n.145/2018.

Operativamente, ai fini del “discarico”, l’agente della riscossione deve trasmettere agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate, su supporto magnetico o in via telematica, al fine di consentire all’ente creditore di annullare le quote ed adeguare le proprie scritture contabili nel rispetto dei principi contabili vigenti.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della predetta legge di bilancio e fino alla data dell’annullamento, la riscossione di tali cartelle è sospesa. 

Tuttavia, l’annullamento non trova applicazione per i debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato D.L. n.119/2018, né “alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione”.

Come previsto dal comma 227, riguardo ai debiti - che al 1° gennaio 2023 presentano un importo residuo non superiore a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni - affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico, in esame, opera limitatamente alle somme dovute, alla data del 1° gennaio 2023,  a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. L’annullamento, invece, non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate, alla predetta data, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; tali importi restano integralmente dovuti.

Per quel che concerne le sanzioni amministrative - comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali - ai sensi del successivo comma 228, l’annullamento si applica limitatamente agli interessi comunque denominati; tuttavia esso non opera per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; tali importi, quindi, restano integralmente dovuti.

Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potranno stabilire di non applicare le esaminate disposizioni, contenute nei citati commi 227 e 228, con uno specifico Provvedimento da adottare “entro il 31gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet” entro dieci giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023. Sempre entro il termine del 31 gennaio 2023, i predetti enti daranno notizia dell’adozione dei Provvedimenti relativi, mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Infine dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti, indicati dai menzionati commi 227 e 228, senza applicazione degli interessi di mora, previsti dall’art.30, comma 1, del DPR n. 602/1973.