Agevolazioni

Assegno unico e universale: cosa cambia a partire dal 1° marzo 2023


Al fine di adeguarsi alle indicazioni emanate per l’attuazione del PNRR, l’Inps, con la circolare n° 132 del 15 dicembre 2022, illustra le novità concernenti la misura dell’Assegno unico e universale a martire da marzo 2023.

 

Cos’è l’AUU

L’Assegno unico e universale, istituito con Decreto Legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021 in sostituzione delle precedenti agevolazioni in favore dei nuclei familiari aventi figli a carico, costituisce un beneficio economico mensile, attribuito in base all’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente); come indicato nella circolare n° 23 del 09 febbraio 2022 (e nei successivi messaggi pubblicati in materia), l’assegno viene erogato per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, così come specificato all’articolo 3 del decreto legislativo sopra menzionato.

La domanda per richiedere il beneficio dev’essere inoltrata direttamente all’Inps attraverso i seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Le novità a partire da marzo 2023

Nell’ottica di facilitare l’accesso alla prestazione e di semplificare le procedure e i rapporti fra Pubblica Amministrazione e cittadini, l’Inps erogherà d’ufficio l’assegno ai richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta” mentre proseguirà in continuità per le domande in stato “Accolta”.

Per quanto riguarda poi le domande aventi dicitura “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, l’erogazione verrà fornita solo al seguito di specifici controlli che diano esiti positivi; questi controlli, così come i precedenti, necessari per l’erogazione d’ufficio, verranno effettuati prelevando automaticamente i dati presenti nell’archivio dell’Istituto stesso e sempre in base a questi dati verrà calcolato l’ammontare della prestazione.

Possibili variazioni

È onere dei richiedenti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto alla domanda inoltrata originariamente; vi sono inoltre dei casi specifici per cui è necessario presentare anche una DSU aggiornata, questi sono:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Cosa cambia per i nuovi beneficiari

Fino al 28 febbraio 2023 se la domanda presentata si trova in uno stato come “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata o “Revocata”, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale; come per lo scorso anno se la domanda viene inoltrata entro il 30 giugno 2023, si ha diritto al riconoscimento degli arretrati a partire dal 1° marzo; dal 1° luglio in poi il beneficio procederà mensilmente senza gli arretrati.

 

È importante ricordare che…

Anche per il 2023 sussiste l’onere di presentare una nuova DSU per l’anno in corso per ottenere, a partire dal mese di marzo, gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di importi maggiorati. Nel caso in cui non venisse presentata il beneficio verrà calcolato tenendo conto degli importi minimi previsti dalla normativa.

Per quanto attiene invece all’ISEE 2022, in scadenza al 31 dicembre, continuerà ad essere utilizzato per gli Assegni relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023 (articolo 6, comma 7 D.lgs.230/2021).