Fisco

Rimborso IMU abitazione principale coniugi


A seguito sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che ha ritenuto illegittimo l’art.  13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011 (legge n. 214/2011), nella parte in cui stabilisce che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, anziché disporre che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, si pone il problema pratico a chi fare domanda e relativi termini per il rimborso IMU prima casa coniugi.

 

La questione del rimborso IMU coniugi

Con la richiamata sentenza 209/2022 la Consulta ha rivisto l’applicazione dell’esenzione IMU per i coniugi con diversa residenza, nel senso che, con questo intervento, i coniugi e gli uniti civilmente che possiedono due diverse abitazioni principali, sia nello stesso Comune che in Comuni differenti, potranno beneficiare della doppia esenzione IMU, a patto che la casa risulti la sede della propria residenza anagrafica e dimora abituale.

La sentenza 209/2022, in sostanza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presupposto impositivo che discrimina tra coppie sposate o non sposate, che conseguentemente non solo decade ma va anche sanato nei casi in cui l’imposta è già stata pagata.

La Corte Costituzionale ha quindi ribadito che la tassa non va pagata nel caso di coniugi che vivono in abitazioni diverse, anche in Comuni diversi, per cui in questi casi l'IMU era da versare su uno degli immobili, e non sull'altro.

In conseguenza di ciò, si pone il problema di sapere se per l’IMU, che il Comune ha fatto pagare per la casa del coniuge con residenza diversa nello stesso o in altro Comune rispetto all’altro coniuge, si possa richiedere il rimborso dell’IMU non dovuta.

Alla domanda non può che darsi soluzione positiva, con l’’unica eccezione rappresentata da eventuali sentenze già passate in giudicato.

Modalità e termini di richiesta del rimborso

Premesso che sul punto non ci sono al momento indicazioni ufficiali, la via ordinaria per chiedere il rimborso IMU è di norma la presentazione della domanda al Comune nel quale si trova l’immobile, e al quale di conseguenza è stata pagata l’imposta.

Il rimborso spetta quindi a quei coniugi che, abitando in case diverse, di cui sono rispettivi proprietari, possono avere accesso all'esenzione prevista per l'abitazione principale.

La procedura per richiedere il rimborso è piuttosto semplice, ovvero rivolgendosi al Comune in cui si risiede e in cui si trovano le abitazioni per cui è stato pagato il tributo non dovuto.

La domanda di rimborso va presentata entro cinque anni dal relativo versamento, che in questo caso si calcolano a partire dalla sentenza della Consulta, depositata il 13 ottobre 2022.

Lo prevede l’art. 1, comma 164, della legge 296/2006, in base al quale:

- il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui é stato accertato il diritto alla restituzione;

-.l’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Dunque, come si evince dal citato disposto normativo, la via ordinaria per chiedere il rimborso IMU è, di norma, la presentazione della domanda al Comune nel quale si trova l’immobile, e al quale di conseguenza è stata corrisposta l’imposta, il quale verifica il fondamento della richiesta.

Questa soluzione è prevista qualora non sia possibile scalare l’IMU da ulteriori versamenti dovuti.

Strada semplificata, invece, per le somme pagate nel 2022, in quanto chi è tenuto a versare  l’imposta su un ulteriore immobile diverso dalla propria abitazione principale potrà scontare l’importo dell’acconto IMU pagato sulla casa sede della propria residenza e dimora abituale al momento del versamento del saldo, in scadenza il 16 dicembre, come peraltro ammesso dalla Risoluzione n. 2/DF del 2012 (cfr. art. 17 D.L.gs n. 241/1997 e art. 1, comma 762, legge n. 160/2019).

Una “compensazione” che consentirà di recuperare in tempi veloci e in modo semplice l’imposta versata in eccesso.