Soggetto estero, detrazione per lavori edilizi ultimati dopo l’acquisto dell’immobile
Con la Risposta n. 565 del 21 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire della detrazione per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio su un immobile e sulle relative pertinenze, di proprietà di un soggetto fiscalmente residente all’estero, che sono state ultimate posteriormente rispetto al preliminare di compra-vendita ed al rogito.
Nel dettaglio, un soggetto fiscalmente residente all’estero ha effettuato nel 2020 l'acquisto, preceduto dalla stipula nel 2019 di un contratto preliminare di compravendita, di una unità abitativa e delle relative pertinenze facenti parte di un edificio completamente ristrutturato. I lavori sull’intero edificio sono terminati nel 2022 mentre la spesa per tali lavori è avvenuta attraverso pagamenti nel 2019 e nel 2020.
Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 1 , del TUIR (DPR 917/1986) è prevista la detrazione dall’Irpef per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono effettuati interventi di natura edilizia.
Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 (L.234/2021) la detrazione spetta in misura maggiore ossia al 50 per cento e nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per le spese sostenute all’interno del periodo tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2024.
In un precedente documento di prassi, la Circolare n. 28/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.
Nel caso specifico oggetto di interpello, i lavori sono terminati nel 2022 e dunque la detrazione spetta a partire da tale anno. Il contribuente potrà fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2022.
Il contribuente ha poi chiesto la possibilità di cedere il credito risultante dalla detrazione poiché essendo fiscalmente residente all’estero e non possedendo redditi da assoggettare ad Irpef in Italia, non avrebbe la possibilità di fruire della detrazione d’imposta tramite dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa positivamente a tale riguardo e ha chiarito che l'Istante può esercitare l’opzione, prevista dall’art. 121 del c.d. Decreto Rilancio, cedendo il credito corrisponente alla detrazione spettante attuando qualsiasi adempimento richiesto da tale operazione.