Agevolazioni

Contributo a fondo perduto: dal 22 novembre 2022 le domande


Da domani 22 novembre 2022 e fino al prossimo 6 dicembre sarà possibile per i titolari di ristoranti, bar, piscine, organizzatori di eventi e servizi di catering e banqueting, che hanno subito un calo del fatturato a causa dell’emergenza Covid-19, inoltrare le domande per ricevere il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni bis (articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).


Per la misura sono state stanziate risorse per 40 milioni di euro per il 2022 che saranno ripartite, secondo la modalità fissata dal decreto interministeriale del 19 agosto 2022, nella misura del 70% a tutti i richiedenti che presenteranno istanza, per il 20% alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e per il 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.
Per accedere all’agevolazione è necessario aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto a quelli del 2019.


Per le imprese costituite nel 2020, invece, le modalità di misurazione del danno sono diverse e tengono conto della riduzione del fatturato mensile del 2020 confrontato con quello del 2021.


Contributo a fondo perduto settore HO.RE.CA. Come fare domanda


I termini, le modalità e il contenuto dell’istanza sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 18 novembre scorso.


L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura online presente sul sito dell’Agenzia accedendo all’area riservata nel canale Fatture e Corrispettivi ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il provvedimento stesso.


La domanda deve contenere le seguenti informazioni:


  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;

  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;

  • la dichiarazione di non essere un soggetto destinatario di sanzioni
interdittive o che si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative (articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, così come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27
ottobre 2022, di seguito “decreto interministeriale”);

  • la dichiarazione di avere come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2;

  • l’attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell’istanza;
 la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 2 - ad eccezione della lettera b) - dell’art. 4 del decreto interministeriale;

  • l’indicazione che i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, o superiori a 1 milione di euro;

  • l’attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell’anno 2021 di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019 ovvero, nel caso di impresa costituita nel corso del 2020, la dichiarazione di aver subito una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 di almeno il 40% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA;

  • l’attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare;
 l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;

  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
 la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.



L’istanza, inoltre, deve contenere le autodichiarazioni riferite all’ ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa unica nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito dall’art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n.115.

Del predetto ammontare deve essere indicata separatamente la quota di aiuti imputabili all’eventuale attività di trasporto merci su strada per conto terzi.

I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e 2021 e del fatturato e corrispettivi relativi agli anni 2020 e 2021 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza allegato al provvedimento delle Entrate.


Chi può trasmettere la domanda


La domanda può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione telematica dell’Istanza ad un intermediario: a tal fine, l’intermediario deve inserire nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa

A seguito della presentazione dell’Istanza il sistema rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha
trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.


Come verrà erogato il contributo


L’erogazione del contributo di cui al punto precedente è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

L’Agenzia comunica, al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”– sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, l’importo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’Istanza e i motivi che lo hanno determinato.

Nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, nell’area riservata viene comunicato solo l’importo spettante e l’informazione che, prima di procedere all’erogazione, il richiedente deve trasmettere – anche mediante un intermediario delegato – all’Agenzia delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla dichiarazione antimafia.