Riduzione settore edile per il 2022: istruzioni INPS per il recupero
L’INPS, con la Circolare n. 123 del 28 novembre 2022, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva per il settore edilizia, confermata per l’anno 2022 nella misura dell’11,50% dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5 settembre 2022.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza di gennaio 2023, con relativo versamento al 16 febbraio 2022. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2022 fino al 15 febbraio 2023.
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2022, hanno diritto all’agevolazione i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Si ricorda che il beneficio consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- possesso dei requisiti di regolarità contributiva;
- rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto della normativa sul minimale contributivo.
I datori di lavoro non devono aver riportato, inoltre, condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
La riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017 o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020) né per i lavoratori cui è applicata una riduzione d’orario in presenza di contratti di solidarietà.
Le domande finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2022 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica attraverso il modulo “Rid-Edil”, disponibile sul sito Internet dell’Istituto all’interno del cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Alle posizioni contributive ammesse al beneficio è attribuito dai sistemi informativi centrali il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023, visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale del contribuente. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo da gennaio a dicembre 2022.
Per esporre nel flusso UniEmens lo sgravio spettante, i datori di lavoro potranno:
- esporre il beneficio corrente con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>, a decorrere dal flusso di competenza di ottobre 2022;
- mentre per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che voglia recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza, attraverso la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di cui all’Allegato n. 2 della Circolare n. 123/2022. la Sede INPS territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Ai fini della fruizione del beneficio spettante, le aziende dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per quanto riguarda gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, senza valorizzare le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero ed indicando nell’elemento <TipoLavStat> il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in forza presso l’azienda.