Agevolazioni

Procedura riversamento credito R&S, verso il differimento di un anno


Un anno in più per attivare la procedura di riversamento dell'indibito utilizzo del credito R&S.

Con il seguente comunicato stampa del 29 ottobre 2022:

"Il ministero dell’economia delle finanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il parlamento una proposta emendativa ai fini della presentazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge aiuti ter in esame alla camera. La proposta è volta a differire al 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione relativa al riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo"

il Mef ha annunciato una proroga di ben un anno rispetto alla scadenza fissata proprio per oggi, 31 ottobre 2022.

Oggi, infatti, era fissato il termine ultimo per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l'accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo ex art. 5, commi 7-12 Dl 146/2021.

Con il Provvedimento 188897/2022, l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, reso nota la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, secondo le modalità previste dall'art. 5, commi 7-12 del Dl 146/2021.

E' possibile, quindi, regolarizzare gli indebiti in modo spontaneo gli utilizzi indebiti del credito R&S (art. 3 Dl 145/2013) maturato a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019.

Quali sono le motivazioni che possono aver portato ad un utilizzo indebito del credito?

  1. aver considerato delle attività che in realtà non sono classificabili come ricerca e sviluppo;
  2. aver considerato delle attività rivelatesi inammissibili dopo la corretta interpretazione della norma;
  3. aver considerato delle spese che, anche se riferibili ad attività ammissibili, violino il principio di pertinenza e congruità;
  4. errato calcolo della media storica di riferimento

Quali le regole?

  • Non sono oggetto del Provvedimento tutti quelli importi già oggetto di accertamento divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Dl 146/2021 (21 ottobre 2021);
  • Non sono oggetti del Provvedimento i crediti utilizzati in occasione di condotte considerate fraudolente;
  • Non sono oggetti del Provvedimento i crediti utilizzati per i quali non è possibile dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili

Se confermata la proroga verranno di conseguenza modificate le date utili per procedere al versamento di quanto dovuto (unica o prima scadenza fissata per il 16 dicembre 2022).