Fisco

Legge europea 2013: sanzioni ridotte per la presentazione tardiva del quadro RW di Unico


Oggi, 4 settembre 2013, è entrata in vigore la L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea per il 2013). Il provvedimento, composto da 34 articoli, è finalizzato al corretto recepimento della normativa dell’Unione europea (UE) nell’ordinamento nazionale in relazione a quei casi dove è stata riscontrata la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell’ambito di procedure di infrazione avviate tramite il sistema “EU Pilot” (lo strumento di pre-contenzioso utilizzato dalla Commissione europea per assicurare la corretta applicazione della legislazione dell’Unione e prevenire possibili procedure d’infrazione).

In particolare, l'Art.9 della Legge 97/2013 " Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU" novella il DL 28 giugno 1990,n.167 " Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori".(Tabella di comparazione)

La legge apporta significative modifiche all'art. 5 del DL 167/1990 "Sanzioni": le semplificazioni più rilevanti riguardano la compilazione del modulo RW di UNICO richiesta ai fini del monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività estere. 

Sanzioni ridotte per la presentazione tardiva del quadro RW di Unico

Le  semplificazioni apportate al modello Unico, dall''Art.9 della Legge 97/2013, riguardano:

  • la scomparsa della sezione III, relativa al monitoraggio fiscale delle movimentazioni Italia-estero, estero-Italia e estero-estero;
  • una diminuzione delle sanzioni dal 10-50% al 3-15% (al 6-30% in caso di detenzioni in paesi "black list") sugli importi non segnalati pur detenuti anche indirettamente in qualità di titolari effettivi (nell'accezione della normativa antiriciclaggio), ma anche un nuovo tipo di controllo automatico operato dalle Entrate.
  • una sanzione di soli 258 euro per chi presenta il quadro RW entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini di Unico.

Se, da una parte,  il "monitoraggio fiscale" perde l'obbligatorietà da parte del contribuente di segnalare i flussi da o verso l'estero, oppure estero su estero, dall'altra Banche, sim, sgr e sicav, fiduciarie, agenti di cambio, cambiavalute, etc.. saranno tenute a comunicare alle Entrate i dati relativi a trasferimenti da o verso l'estero di fondi  per somme pari o superiori a 15.000 euro di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate. Le banche e gli altri intermediari che non ottemperino al nuovo onere saranno passibili di sanzione amministrativa dal 10 al 25% dell'importo non segnalato.