Agevolazioni

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: quando può beneficiarne una Onlus


Una Onlus che svolge attività nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, per gli investimenti effettuati nell’acquisto di beni strumentali nuovi non può beneficiare del credito di imposta di cui all’art.1, c. 1051, della Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020).

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 522 del 21 ottobre 2022, con il quale ha fornito precisazioni in merito alla possibilità riconosciuta in capo alle Onlus di beneficiare dell’agevolazione in oggetto.

In particolare, la disciplina agevolativa per gli acquisti di beni strumentali nuovi - aggiornata da ultimo con l’art.1, c. 1051, L. 178/2020 - prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

L'ambito soggettivo contenuto nel citato articolo difatto non esclude gli enti non commerciali ma fa riferimento all'attività commerciale da essi esercitata.

Occorre precisare che la Onlus, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, può beneficiare dell'agevolazione solo se le attività per cui sono acquistati i "beni strumentali nuovi" agevolabili, si qualificano ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.

Al riguardo, occorre far riferimento alle previsioni statutarie necessarie per il conseguimento della qualifica di Onlus contenute nell’articolo 10, c.1, D.Lgs. n. 460/1997. Alla lett. a) del citato articolo sono elencati i settori di attività nei quali le Onlus possono operare; alla successiva lett. b) è stabilito che le Onlus devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Successivamente, il Legislatore ha operato una netta distinzione tra attività istituzionali indicate nella lett. a) summenzionata  distinguendo tra attività volte all’esclusivo perseguimeto di finalità di solidarietà sociale e le attività connesse, attraverso l’introduzione dell’articolo 111-ter (ora articolo 150) nel TUIR.

Le attività istituzionali sono integralmente escluse dall'area della commercialità e, conseguentemente, tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Invece, le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel c. 2 dell'art. 111-ter del TUIR, alla formazione del reddito imponibile.

Dunque, le uniche attività che commerciali che possono essere svolte dalle Onlus sono quelle "direttamente connesse" all'attività istituzionale, ovvero trattasi di attività ricomprese nei settori di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, svolte in assenza delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari degli interventi, nonché quelle "accessorie" per natura a quelle istituzionali.

Se gli investimenti in beni nuovi rientrano nell’ambito di un’attività connessa all’attività istituzionale e possiedono il carattere della commercialità allora tali investimenti offrono la possibilità alla Onlus di fruire del credito di imposta dedicato a tali acquisti.

Opposto è il caso, che è stato oggetto di interpello, in cui non risulta possibile l’applicazione del beneficio fiscale poiché gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dalla Onlus si collocano nell'ambito delle attività di accoglienza di cittadini stranieri e di "minori tolti alle famiglie di origine" e dunque attività prive del requisito “commerciale”.