Bonus fiere 2022. Come e quando fare domanda per ottenere il rimborso
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale del 18 ottobre 2022, in cui sono dettati i termini e le modalità per ricevere il rimborso relativo al bonus fiera 2022, previsto dell’articolo 25-bis del decreto aiuti e assegnato secondo la procedura di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022.
Bonus fiera 2022. Di cosa si tratta
L’articolo 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 (Decreto Aiuti) e, in particolare, il comma 1, riconosce un buono del valore di 10.000,00 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il limite di spesa è fissato a 34 milioni di euro.
Le modalità e i termini per fare domanda sono stati disposti con il Decreto Direttoriale del MISE del 4 Agosto 2022.
Le istanze sono state presentate a partire dal 9 settembre. Lo sportello è stato chiuso il 12 Settembre 2022 per esaurimento delle risorse disponibili.
Con il Decreto 18 ottobre 2022 in esame, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i termini e le modalità per ottenere i rimborsi.
Destinatari del bonus fiera 2022
Il bonus fiera 2022 ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, esso viene rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione di apposita richiesta, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, attraverso una sezione a ciò dedicata sul sito del MISE che verrà resa disponibile a breve.
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti
dal certificato camerale della medesima impresa.
Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a: a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese; b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.
All'atto della presentazione della richiesta di rimborso, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato e fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio che attestano il possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi al bonus, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di cui all’articolo 25-bis, comma 4, del decreto aiuti, il soggetto richiedente deve infatti indicare:
- l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato o ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
- in relazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente punto a), i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti. Al riguardo, si rammenta che sono ammissibili unicamente le spese di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale, anche se sostenute prima del 16 luglio 2022, ossia: (i) spese per l’affitto degli spazi espositivi, compreso il pagamento delle quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti per la manifestazione fieristica; (ii) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese quelle di progettazione e realizzazione dei suddetti spazi; (iii) spese per la pulizia degli spazi espositivi; (iv) spese per il trasporto, compresi oneri assicurativi e spese per il facchinaggio o trasporto interno nello spazio della fiera; (v) spese per i servizi di deposito dei materiali necessari per i prodotti esposti; (vi) spese per il noleggio di impianti audio – visivi e attrezzature annesse; (vii) spese per hostess/stwuart e interpreti e supporto al personale aziendale, servizi di catering, attività promozionali (brochure; video, listini, cataloghi e simili necessari per partecipare all’evento fieristico); (viii) spese per IVA ammissibili solo se la stessa rappresenta per l’azienda un costo effettivo non recuperabile;
resta inteso che la data di emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, fermo restando il termine di validità del buono di cui all’articolo 25-bis, comma 2, del decreto aiuti; - i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento de minimis, come esplicitato all’articolo 3, commi 4 e 5, del medesimo regolamento;
- i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
- l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;f) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
In sede di presentazione dell’istanza di rimborso, il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare:
- copia del buono fiere rilasciato dal Ministero, per il rimborso delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche ai sensi dell’articolo 25-bis del decreto aiuti;
- opia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle sopracitate fatture;
- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale in relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022;
- ove previsto, copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del/dei titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i cui estremi sono stati riportati nell’istanza.
L’istanza va in bollo, pertanto occorre versare l’imposta di bollo di importo pari a euro 16,00 (sedici/00), opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.
A seguito della ricezione della richiesta, il buono viene rilasciato mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.
Il MISE provvederà al riaccredito delle somme richieste a rimborso entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario.
La domanda di rimborso del bonus fiere 2022 può essere presentata a partire dal 10 novembre 2022 e fino alle ore 17.00 del 30 novembre 2022.
L’aiuto è concesso ai sensi e nei limiti del pertinente regolamento de minimis. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni, tenuto conto di altri eventuali aiuti ottenuti a titolo di “de minimis” nell’esercizio
finanziario in corso e nei due precedenti, fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:
- di euro 100.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- di euro 25.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo;
- di euro 30.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
I limiti innanzi indicati devono essere riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento de minimis.