Cessione bonus edilizi. Quando sussiste la responsabilità solidale tra cessionario e cedente
Con la circolare n. 33/2022, l’Agenzia delle Entrate formula i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla conversione in legge dei decreti “Aiuti” (D.L. n. 50/2022 convertito nella L. n.91/2022) e “Aiuti-bis” (D.L. 115/2022 convertito nella L. 142/2022) sulla cessione del credito in materia di bonus edilizi.
Più in dettaglio, nella circolare n. 33 datata 6 Ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime precisazioni in merito alle novità introdotte con la conversione in legge dei due decreti Aiuti e Aiuti bis, in particolare l’Amministrazione finanziaria, nel suo provvedimento, fornisce delucidazioni sulla responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito in caso di concorso nella violazione e sui rimedi ad eventuali errori di compilazione della comunicazione all’Agenzia stessa per l’esercizio delle opzioni o nella circolazione dei crediti.
Chiarimenti sulla responsabilità solidale tra cedente e cessionario del credito
Per quanto concerne la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito in concorso nella violazione, l’Amministrazione evidenzia che la suddetta responsabilità, secondo quanto stabilito dal modificato comma 6 dell’articolo 121 del Decreto Aiuti bis in sede di conversione in legge, sussiste esclusivamente in presenza di dolo (inteso come violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento - articolo 5, comma 4, del d.lgs. n.472 del 1997) o colpa grave (connessa invece all’imperizia o negligenza indiscutibili ovvero, da rilevarsi avendo riguardo al possibile errore di diritto, all’impossibilità di dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata, ossia violazioni palesi degli obblighi tributari - articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997), risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve.
La limitazione della responsabilità solidale alle sole ipotesi di dolo o colpa grave sussiste comunque a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dal decreto “Rilancio”.
Sul punto, nel suo provvedimento l’Agenzia delle Entrate riporta ipotesi esemplificative di dolo o colpa grave, ritenendo che, ad esempio, il dolo può sussistere quanto il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale illegittimo collegato ad un credito inesistente; mentre la colpa grave ricorre, ad esempio, quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come nell’ipotesi di acquisto dei crediti eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una manifesta contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente.
Per i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’ipotesi di concorso in violazione sussiste qualora gli stessi procedano all’acquisizione del credito, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del d.lgs. n. 231 del 2007, in violazione dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio. In particolare, ciò si verifica quando il credito è acquistato nonostante:
- l’operazione sia soggetta all’obbligo di segnalazione in quanto sospetta ai sensi del richiamato articolo 35;
- il cessionario avrebbe dovuto astenersi dall’operazione ai sensi dell’art. articolo 42.
La limitazione della responsabilità suddetta sussiste, rispetto di legge a parte, purchè siano stati acquisiti il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte:
- ab origine, per i crediti d’imposta sorti ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus), per i quali è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della predetta documentazione per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione;
- dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previsto dal comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio (in vigore dal 12 novembre 2021), per i crediti d’imposta relativi agli altri bonus edilizi.
Con riferimento, invece, ai crediti oggetto di cessione per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, sorti antecedentemente alla previsione dei citati obblighi documentali, l’acquisizione, ora per allora, da parte del fornitore che cede il credito, della documentazione prevista dal comma 1-ter dell’articolo 121 (visto di conformità, asseverazioni e attestazioni) limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore – nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione – solo in caso di dolo o colpa grave.
In relazione, inoltre, alle opere già classificate come “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, per i quali il comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio esclude – fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate - l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, attesa la ratio agevolativa della norma in commento, che, a fronte della presenza della richiamata documentazione, attenua la responsabilità solidale in caso di concorso in violazione, si ritiene che tali effetti possano operare anche in relazione ai crediti per i quali il citato articolo 121, comma 1-ter, non pone un obbligo al rilascio della predetta documentazione per fruire delle opzioni alternative alla detrazione, a condizione che il fornitore cedente la acquisisca «ora per allora».
Chiarimenti sulla cedibilità ai correntisti delle opzioni per la cessione o per lo sconto
Sul tema della cessione delle opzioni ai correntisti, la Circolare precisa che il correntista che acquista il credito dall’istituto di credito non deve necessariamente verificarne l’esistenza a patto che la banca gli abbia consegnato ogni documento inerente l’operazione.
Correzione errori formali nella comunicazione
La Circolare illustra, inoltre, in che modo procedere per effettuare le correzioni su errori formali e sostanziali relativi alle comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’opzione di cessione del credito/sconto in fattura.
In caso di errore formale, ossia l’errore - o l’omissione - relativo a dati della Comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto, come ad esempio errori su recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione.
Tutte le eventuali segnalazioni di errore (cedente, amministratore di condominio, intermediario) devono essere comunicate all’Agenzia, al seguente indirizzo PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;
Correzioni errori sostanziali
In caso di errore sostanziale, ossia errori che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto (ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente), è possibile richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti.
Tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti.
L’annullamento dell’accettazione, pertanto, deve essere chiesto con istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità) e trasmessa via pec all’indirizzo riportato innanzi.
Remissione in bonis
Può avvalersi di tale istituto, entro il prossimo 30 novembre 2022, chi non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 o riferita alle rate residue delle spese 2020 nel termine del 29 aprile 2022, pagando una sanzione minima del valore di 250 euro, utilizzando il modello di pagamento F24, a condizione che:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione;
- non ci siano attività di controllo sulla alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.
Il provvedimento rammenta, infine, che i crediti presenti nella Piattaforma delle Entrate derivano da quanto comunicato dal cedente e che l’Agenzia non è a conoscenza degli effettivi accordi
intervenuti con il cessionario. Qualunque modifica relativa alla cessione, pertanto, potrà essere effettuata unicamente su richiesta dei soggetti interessati, in quanto incide sui rapporti civilistici che intercorrono tra le parti della cessione del credito.