Fisco

Esenti IVA i servizi informatici per la raccolta delle scommesse sportive


Analogamente a quanto già precisato in relazione alle operazioni relative all’esercizio dei giochi a distanza, possono essere ricomprese nell’ambito applicativo del regime esenzione IVA tutte le attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta delle scommesse sportive.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 477 del 27 settembre 2022, avente per oggetto il caso prospettato da una società operante nel settore dei giochi e delle scommesse, la quale intende ampliare la propria offerta anche nel settore delle scommesse sportive, proponendo all’utenza nuovi eventi su cui scommettere, nonché la possibilità di effettuare scommesse durante lo svolgimento della competizione sportiva.

Per l’offerta delle scommesse sportive e per la raccolta delle relative giocate, la società impiega una propria piattaforma in grado di interfacciarsi con le piattaforme di altri operatori internazionali, acquisendo in tempo reale tutti i dati utili a comporre il palinsesto degli eventi su cui scommettere, nonché gli esiti degli stessi ai fini dell’individuazione delle puntate vincenti e di quelle perdenti.

L’attività svolta dai fornitori non si traduce in una mera fornitura di dati, bensì in un servizio informatico complesso che permette di inserire sulla piattaforma di gioco dell’istante un vasto numero di eventi sportivi su cui scommettere, procedere alla relativa gestione, determinando le rispettive quote da offrire al pubblico, monitorare e aggiornare le singole giocate, nonché effettuare la refertazione degli esiti, al fine di individuare le puntate vincenti e perdenti.

Le descritte funzioni sono svolte dalle piattaforme informatiche dei fornitori che si interfacciano in tempo reale con quella dell’istante al fine di erogare un servizio informatizzato che comprende tutte le principali attività previste per la gestione del prodotto scommesse.

Il dubbio interpretativo sollevato dalla società è relativo alla possibilità di applicare il regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, nn. 6), 7) e 9), del D.P.R. n. 633/1972 ai servizi erogati dai propri fornitori.

L’individuazione dei servizi resi alla società che, sul piano tecnico-operativo, possano considerarsi funzionali e necessari alla complessiva gestione delle scommesse sportive offerte al pubblico, presuppone un riscontro di circostanze fattuali il cui appuramento esula dalle prerogative che possono essere esercitate dall’Agenzia delle Entrate in sede di risposta ad interpello.

Al fine, tuttavia, di agevolare l’istante a stabilire quali siano, in concreto, i servizi riconducibili alle “operazioni relative all’esercizio delle scommesse”, esenti da IVA, l’Agenzia ha ricordato che, con la risposta n. 583/2020, è stato chiarito che le prestazioni rese al concessionario dal soggetto che fornisce i sistemi informatici sono essenziali per garantire il corretto funzionamento dell’offerta di giochi on line e che il rapporto tra il concessionario e il fornitore può ricomprendere una serie di attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei citati giochi.

Nel caso di specie, i servizi resi dai fornitori, tramite le relative piattaforme informatiche, nell’ambito della gestione delle scommesse sportive, presentano caratteristiche e funzionalità analoghe ai servizi forniti da terzi nell’ambito dell'esercizio del gioco on line, in quanto, al pari di questi, elaborano e definiscono i dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare all’evento su cui scommettere.

Pertanto, analogamente a quanto precisato in relazione alle operazioni relative all’esercizio dei giochi a distanza, possono essere ricomprese nell’ambito applicativo dell’ipotesi di esenzione in esame tutte le attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei predetti giochi.