Fisco

Esenzione IVA con limiti per l'attività di intermediazione dell'attività di raccolta delle giocate


Nell’ambito dei servizi di intermediazione relativi all’attività di raccolta delle giocate, l’impegno dei procacciatori di mantenere il contratto di commercializzazione stipulato con i punti vendita delle sottoreti per tutta la durata della nuova concessione assegnata alla all’esito della nuova procedura di selezione non assume, ai fini IVA, un’autonoma rilevanza rispetto al servizio di intermediazione reso dai procacciatori e, inoltre, la penale per l’inadempimento degli obblighi facenti capo a questi ultimi e l’indennità di risoluzione anticipata del contratto di commercializzazione non sono soggetti a IVA non soddisfacendo il presupposto oggettivo.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 480 del 27 settembre 2022, avente per oggetto il regime applicabile, ai fini dell’IVA, ai servizi resi dagli intermediari nell’ambito dell’attività di raccolta dei giochi pubblici.

Uno specifico chiarimento riguarda la parte del corrispettivo che potrebbe costituire, secondo quanto rappresentato dalla società, la remunerazione della garanzia, assunta dai procacciatori, del mantenimento del contratto di commercializzazione stipulato con i punti vendita delle sottoreti per tutta la durata della nuova concessione che verrà assegnata alla società istante all’esito della nuova procedura di selezione indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la prestazione in questione non può assumere, ai fini IVA, un’autonoma rilevanza rispetto al servizio di intermediazione reso dai procacciatori in esecuzione degli accordi.

La predetta garanzia, infatti, non persegue un fine a sé stante, bensì costituisce un mezzo per fruire al meglio del servizio principale di intermediazione ovvero un completamento/integrazione di detto servizio. Del resto, l’istante ha interesse non soltanto alla conclusione del rinnovo contrattuale con i punti vendita delle sottoreti dei procacciatori, ma anche al mantenimento del rapporto con gli stessi per tutta la durata della nuova concessione. Tale garanzia, pertanto, costituisce uno degli elementi di cui si compone la prestazione di intermediazione resa dai procacciatori, il cui regime impositivo deve essere individuato verificando se, sotto il profilo fattuale, tale prestazione, unitariamente considerata, sia riconducibile alle attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta delle giocate a distanza, esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 6) e 7), del D.P.R. n. 633/1972.

Un ulteriore chiarimento è relativo al trattamento IVA della penale per l’inadempimento degli obblighi che fanno capo ai procacciatori e dell’indennità di risoluzione anticipata del contratto di commercializzazione, che secondo l’Agenzia delle Entrate non costituiscano il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvano una funzione risarcitoria, in quanto tali somme sono dovute allorché si verifichi una violazione degli impegni contrattuali assunti da ciascun procacciatore con la sottoscrizione degli accordi.

Depone in tal senso, altresì, la previsione contrattuale in base alla quale l’obbligo di pagare la penale e l’indennità di risoluzione anticipata del contratto non è risolutivamente condizionato al raggiungimento di determinate performance da parte della sottorete gestita dal procacciatore.

In altri termini, dalle previsioni contrattuali emerge che si tratta di somme che non sono connesse, in termini di corrispettivo, alla prestazione resa dai procacciatori, in quanto, una volta verificatesi le violazioni degli impegni contrattuali, l’obbligo di pagare tali somme a favore della società istante sussiste a prescindere dal raggiungimento di determinati obiettivi di performance da parte del procacciatore.

Conseguentemente, dette somme devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo.