Rapporto di lavoro

Welfare contrattuale e Centro Elaborazione Dati


Nel mese di settembre viene erogato il welfare contrattuale per i lavoratori del Centro Elaborazioni Dati.

Welfare contrattuale

Il 9 marzo 2022 si sono incontrati ASSOCED, LAIT, con l'assistenza della CONFTERZIARIO, Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa e U.G.L. TERZIARIO FEDERAZIONE NAZIONALE, con l'assistenza della U.G.L. per sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 dicembre 2018 per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutti i Centri Elaborazione Dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.

- Centri elaborazione dati contabili;

- Centri elaborazione cedolini paghe;

- Centri elaborazione data entry;

- Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;

- Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;

- Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing);

- Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;

- Centri Elaborazione Dati operanti come Internet Provider;

- Centri Elaborazione Dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità online (customer care);

- Centri Elaborazione Dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call - Center);

- altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie

A decorrere dal 1º aprile 2012, il CCNL si applica:

a) ai lavoratori dipendenti delle società tra professionisti, come individuate dall'art. 10, L. n. 183/2011

b) agli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi

A decorrere dal 1º gennaio 2019, il CCNL si applica altresì ai lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel mercato delle:

- Tecnologie dell'informazione,

- Telecomunicazioni,

- Informatica,

- Internet,

- Sicurezza Elettronica,

- Imprese esercenti attività di produzione/importazione di prodotti hardware e software,

- Progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi,

- Consulenza e formazione;

- Domotica

- Automazione di edifici,

- Robotica,

- Intrattenimento audiovisivo multimediale

- Imprese esercenti attività di installazione e manutenzione di sistemi, apparati, componenti e accessori per le attività sopra elencate,

- Imprese di servizi agli utenti forniti per mezzo dei sistemi di comunicazione elettronica su qualsivoglia mezzo trasmissivo.

L’art. 270 disciplina il Welfare contrattuale, il quale prevede che a decorrere dal mese di gennaio 2019, le aziende attiveranno, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di "flexible benefits", elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di € 100 per il 2019, € 120 per il 2020 ed € 140 per il 2021, da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.

A decorrere dall'anno 2022, le aziende attribuiranno, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di "flexible benefits" del valore di € 150 per l'anno 2022, € 150 per l'anno 2023 ed € 150 per l'anno 2024, da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1º gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:

- con contratto a tempo indeterminato;

- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1º gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1º Gennaio-31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con le R.S.A. - laddove costituite - per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

ASSOCED, LAIT e UGL Terziario, per le piccole e medie imprese prive di rappresentanza sindacale dei lavoratori, comunque rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, convengono di conferire all'ente bilaterale EBCE la specifica regolamentazione per un utilizzo diretto ed esigibile in materia di welfare da parte delle aziende e dei lavoratori ai quali viene applicato il presente CCNL.

A tal uopo EBCE per il corretto utilizzo della presente normativa e per dotare le aziende ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico per l'utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, procederà ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per l'erogazione di beni e servizi con finalità di educazione, d'istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.

 Le parti precisano, infine, che i valori indicati sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.