Economia

Operativo il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche


Dal 31 agosto 2022 è ufficialmente entrato in vigore il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche previsto dal D.Lgs. 39/2021.

 

Non è più di competenza del Coni, ma è gestito direttamente dal Dipartimento dello Sport, che si avvale della Società Sport e salute Spa per la sua gestione e per l’esercizio delle funzioni ispettive di vigilanza e controllo.

L’avvio del Registro è avvenuto in forma analoga a quanto accaduto con il Registro Unico nazionale degli Enti del Terzo settore, prevedendo anche in questo caso una prima trasmigrazione automatica dei soggetti già iscritti nel precedente Registro detenuto dal Coni.

Proprio il Dipartimento dello Sport, attraverso due note, del 22 e 29 agosto, si è preoccupato di fornire una serie di indicazioni, dirette soprattutto ai vari Organismi sportivi riconosciuti dal Coni (vale a dire le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva), che di fatto diventano ora gli attori principali della procedura di iscrizione di associazioni e società sportive dilettantistiche e della certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta.

Ciò che cambia rispetto al passato, è proprio la procedura di iscrizione al nuovo Registro: la domanda va inviata al Dipartimento dello Sport, su richiesta delle associazioni e società sportive dilettantistiche, dall’Organismo sportivo a cui l’associazione o la società risulta affiliata. Ed è proprio lo stesso Organismo sportivo che deve attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti al soggetto richiedente l’iscrizione.

Dal momento della presentazione della domanda di iscrizione, decorrono quarantacinque giorni entro i quali il Dipartimento dello Sport, avendo verificato la sussistenza dei requisiti, accoglie la domanda di iscrizione dell’associazione o società (o la rifiuta con provvedimento motivato, oppure richiede di integrare la documentazione inviata) e, conseguentemente, ne certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta (perché è proprio l’avvenuta iscrizione al Registro che certifica la natura dilettantistica).

Il ruolo dell’Organismo sportivo non si esaurisce però con il completamento della procedura di iscrizione dell’associazione o società sportiva, in quanto sempre all’Organismo sportivo è attribuito il ruolo di garante del mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo in cui gli stessi rimangono iscritti al Registro, dovendo pertanto provvedere ad inserire o far inserire al proprio affiliato, qualunque variazione occorsa durante tale periodo.

Novità di assoluto rilievo è invece la nuova procedura per l’ottenimento della personalità giuridica: con la domanda di iscrizione al Registro, l’associazione sportiva dilettantistica può presentare l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica (sulla base di quanto previsto dall’articolo 14 dello stesso D.Lgs. 39/2021), adottando pertanto un percorso differente a quanto previsto dal D.P.R.361/2000, così come previsto anche per gli Enti del Terzo settore. Tuttavia, nel caso degli enti sportivi, occorre ancora attendere il rilascio, da parte del Dipartimento dello Sport, delle modalità operative.

I soggetti che avranno richiesto e ottenuto la personalità giuridica, verranno iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in una apposita sezione dedicata.