Fisco

Gas metano all’IVA al 5% anche per gli oneri accessori


Con la Risoluzione 6 settembre 2022, n. 47/E, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di aliquota IVA del 5% per il gas, chiarendo che la somministrazione del gas metano per combustione, a uso civile o industriale, sconta l’aliquota agevolata del 5% per l’intero importo della bolletta, inclusi gli oneri di sistema e quelli accessori

La questione 

Si premette che con la risposta a interpello n. 368/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota IVA ridotta al 5% è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) ed industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%, sia al gas ad uso autotrazione.

Pertanto, l’aliquota IVA ridotta non si estende a fattispecie diverse da quelle contemplate dalla legge, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, che devono essere assoggettate ad aliquota ordinaria.

Considerazioni

Con la Risoluzione n. 47/E/2022 in esame, l’Agenzia delle Entrate torna sulla misura agevolativa introdotta in via temporanea per mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi di elettricità e gas dall’art. 2 del D.L. n. 130/2021 (c.d. Taglia Bollette) (legge  n. 171/2021), che ha introdotto una norma temporanea in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alle diverse componenti addebitate in bolletta agli utenti finali, fornendo ulteriori chiarimenti. 

La Risoluzione rettifica parzialmente le precisazioni contenute nella Risposta n. 368/2022, riguardanti, appunto, l’art. 2 del Taglia bollette, recante "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”, e in particolare la corretta applicazione dell’IVA ridotta alle diverse voci delle bollette addebitate all’utente finale. 

La misura agevolativa è stata più volte prorogata: il decreto Aiuti - art. 1-quater del D.L. n. 50/2022 (legge n. 91/2022) - ha esteso l’agevolazione fino al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) e il decreto Aiuti-bis (art. 5 D.L. n.115/2022) l’ha confermata per il quarto trimestre del 2022, ottobre, novembre e dicembre.

L’art. 2 comma 1 del D.L. n. 130/2021 si riferisce alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 504/1995 (TUA). 

Come si è visto, nella risposta a interpello n. 368/2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini IVA, la definizione degli “usi” deve essere mutuata dalle disposizioni del Testo unico delle accise. Di conseguenza, l’aliquota IVA del 5% risulta applicabile, in via temporanea:

- sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%;

- sia alle predette somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

Secondo la citata risposta n. 368/2022, tuttavia, la predetta aliquota IVA agevolata non poteva estendersi a fattispecie diverse dalla somministrazione, come i servizi accessori o la quota fissa della tariffa (cfr. Circolare n. 2/2008). Dunque, queste operazioni avrebbero scontato l’imposta con l’aliquota ordinaria del 22%.

Soluzione delle Entrate

Nella Risoluzione n. 47/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, dal quadro normativo di riferimento (in particolare, l’art. 2, commi 1-2, del D.L. n. 130/2021 e l’art. 1-quater, commi 3-5, del D.L. n. 50/2022), “emerge la generale volontà del legislatore di ridurre il più possibile il costo «complessivo» della bolletta a carico dell’utente finale”. 

E’ stato pertanto chiarito che l’aliquota IVA del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.