Le agevolazioni a favore delle imprese sociali, culturali e creative
Con il Decreto Direttoriale 8 agosto 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato le disposizioni concernenti l’attuazione delle misure di sostegno delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale e delle attività culturali e creative.
Il decreto direttoriale in esame, emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto del MISE del 3 luglio 2015, fornisce le indicazioni utili per l’attuazione della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, precisando, altresì, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione nonché i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese beneficiarie.
Possono richiedere le agevolazioni:
- le imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese;
- le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese;
- le società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo n.117/2017;
- le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del predetto decreto direttoriale.
Alla data di presentazione della domanda per l’ottenimento delle agevolazioni, tali imprese devono:
- essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria, né sottoposte a procedure concorsuali;
- avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente nonché essere in regola con gli obblighi contributivi ed in regime di contabilità ordinaria;
- avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimento proposto;
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento medesimo.
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che:
- prevedono la realizzazione di investimenti produttivi, ivi compresi quelli che, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, presentano un carattere innovativo in termini di impatto sociale ovvero di sostenibilità ambientale;
- attuano un incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità.
Tali programmi devono presentare spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a 100.000,00 euro, né superiori a diecimilioni di euro.
Ai fini della loro ammissibilità alle agevolazioni:
- le spese relative all’acquisto di beni mobili devono riguardare beni che devono essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove, “purché utilizzati a beneficio esclusivo dell’impresa richiedente e ubicati in spazi resi disponibili alla stessa in virtù di specifici accordi documentati, ovvero localizzabili digitalmente.” Non sono comunque ammesse le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
- le spese relative a programmi informatici, a brevetti, a licenze e a conoscenze tecniche non brevettate, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo.
Le agevolazioni concedibili, ai sensi dell’art.6 del decreto direttoriale, assumono la forma di un finanziamento agevolato e di un contributo “non rimborsabile”.
Il finanziamento agevolato deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla banca finanziatrice. Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato.
Quest’ultimo, che può essere assistito da idonea garanzia, è concesso con le seguenti caratteristiche:
- tasso d’interesse pari allo 0,50% annuo;
- durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento saranno corrisposti alle medesime scadenze.
Al finanziamento agevolato è associato un contributo non rimborsabile il cui importo varia dal 5% al 20% delle spese ammissibili, in relazione alla tipologia di investimento proposto, alla dimensione e all’ubicazione dell’impresa.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate, a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo disponibile nell’apposita sezione “Imprese sociali” del sito internet www.mise.gov.it.
Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere compilate secondo lo schema, disponibile con congruo anticipo rispetto alla data del 13 ottobre, riportato nel sito internet del MISE e dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, soggetto gestore incaricato di svolgere gli adempimenti tecnici e amministrativi delegati dal MISE. Le domande dovranno essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale. Il mancato utilizzo del predetto schema nonché l’invio della domanda di agevolazione con modalità difformi da quelle indicate costituiranno motivo di irricevibilità della domanda.