Tobin Tax: novità applicative nel nuovo decreto MEF
Il Decreto del 16 settembre 2013, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene sul Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 apportando modifiche alla normativa relativa alla Tobin Tax (anche questo decreto, così come quello attuativo del 21 febbraio 2013, è stato oggetto di consultazione pubblica conclusasi il 30 agosto).
Il decreto accoglie alcune richieste pervenute dagli intermediari che operano sul mercato italiano e internazionale, per rendere più agevole e maggiormente in linea con le prassi di mercato l’applicazione dell’imposta (molti chiarimenti erano già stati forniti con le FAQ pubblicate sul sito del Ministero nel corso del mese di agosto).
Il provvedimento precisa:
- l'applicazione dell'imposta in esame anche al trasferimento della nuda proprietà di azioni e strumenti finanziari;
- che in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi su mercati non regolamentati, il prezzo di acquisto è dato dal maggiore tra il valore di esercizio stabilito delle azioni ed il prezzo di liquidazione.
Se il contratto non fa riferimento ad alcun prezzo di liquidazione, si assume come tale il prezzo ufficiale dei titoli (se quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) del giorno precedente al regolamento dello strumento finanziario stesso.
Sono state semplificate le regole di calcolo della prevalenza dei titoli azionari italiani di panieri o indici sottostanti gli strumenti finanziari derivati e quelle della base imponibile nel caso di regolamento degli strumenti finanziari derivati con azioni.
E’ stato precisato che sono soggette ad imposta anche le obbligazioni e i titoli di debito che non garantiscono il rimborso del capitale e i diritti di opzione. L’obiettivo è quello di evitare arbitraggi e distorsioni nel comportamento degli operatori., essendo le obbligazioni a rimborso di capitale non garantito strumenti simili ai certificates che sono inclusi nell’imposta. Questo chiarimento si applica a partire dal primo gennaio 2014 per dare più tempo agli operatori di adattare i loro sistemi informativi. Fino ad ora, infatti, divergenze interpretative avevano ritardato in una parte degli operatori gli adeguamenti informatici. Il resto del decreto entra in vigore dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Il decreto non apporta modifiche all’imposta sulle transazioni finanziarie ad alta frequenza, in vigore dal 1 marzo per quanto riguarda le transazioni su azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi, e dal 1 settembre per le transazioni in strumenti derivati e valori mobiliari.
Aggiornamento del 21/09/2013
La Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2013 pubblica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013 di modifica del Decreto 21 febbraio 2013 recante l'attuazione dei commi da 491 a 499, dell'articolo 1, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) - Imposta sulle transazioni finanziarie.