Rapporto tra nota di variazione e rimborso dell’IVA nel pay-back farmaceutico
Riguardo ai riversamenti originati da deliberazioni precedenti il 1° gennaio 2022, ovvero a quelli per i quali non fosse comunque più possibile ricorrere alla nota di variazione, una volta esclusa la detrazione dell’IVA per lo spirare dei relativi termini è possibile chiedere il rimborso dell’imposta entro il termine di due anni decorrenti dalla deliberazione AIFA di riferimento, ovvero della connessa sentenza emanata a seguito del ricorso contro il procedimento di contrattazione del prezzo delle specialità medicinali commercializzate.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 440 del 29 agosto 2022, avente per oggetto i riflessi IVA del “pay-back”, che nelle sue varie articolazioni costituisce una forma di revisione ex lege, attuata tramite un’apposita determinazione dell’AIFA, del prezzo dei farmaci ceduti, riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed in ragione della quale può essere emessa una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.
L’art. 1, commi 389 e ss., della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), nel disciplinare alcune delle tipologie più diffuse di pay-back, contiene disposizioni aventi carattere di specialità, in quanto derogano alle generali regole in tema, ad esempio, di detrazione IVA e non possono, quindi, trovare applicazione analogica in via ordinaria, risultando di strettissima interpretazione.
Come ha avuto già modo di puntualizzare l’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcune istanze di interpello, una volta emessa tempestivamente la nota di variazione entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione (nel caso di specie, la determinazione AIFA di riferimento), l’imposta detratta confluisce nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale di riferimento.
Rileva, in altre parole, ai fini della detrazione, anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale richiesto per l’esercizio concreto del diritto.
Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel 2022, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022, vale a dire entro il 30 aprile 2023. Se la nota di variazione è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2023, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2023, da presentare entro il 30 aprile 2024.
Alla luce di quanto sopra, nella risposta n. 440/E/2022 è stato escluso, in via generale, che l’istante possa emettere, ad ora, note di variazione in diminuzione connesse a riversamenti che si riferiscono a determinazioni AIFA, con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anteriori al 1° gennaio 2022.
Resta, tuttavia, inteso che, laddove intervenga una sentenza della competente Autorità giudiziaria al cui vaglio è stata posta, direttamente o indirettamente, la procedura di determinazione AIFA ritenuta illegittima al fine di ottenere l’annullamento/modifica delle statuizioni ivi contenute – e, quindi, in conseguenza, la rideterminazione dell’ammontare imponibile delle operazioni originarie – i termini per l’emissione delle note di variazione decorreranno dalla stessa.
Riguardo ai riversamenti originati da deliberazioni precedenti il 1° gennaio 2022 – o a quelli per i quali, nelle more della risposta n. 440/E/2022, non fosse comunque più possibile ricorrere allo strumento di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 – che, esclusa la detrazione per lo spirare dei relativi termini, non è tuttavia preclusa la possibilità di proporre istanza di rimborso nel rispetto dell’art. 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, con termine iniziale decorrente nelle già citate deliberazioni AIFA di riferimento, ovvero nelle connesse sentenze.
Ad avviso, infatti, dell’Agenzia, nel caso di specie, pur a fronte dell’iniziale inerzia dell’istante, legata anche alla pendenza del giudizio conseguente al ricorso dell’istante contro il procedimento di contrattazione del prezzo relativo alle specialità medicinali commercializzate, possono ravvisarsi indubbie condizioni di incertezza sui presupposti e sulle modalità di restituzione dell’IVA relativa alle somme riversate che legittimano, pertanto, l’applicazione della procedura di cui all’art. 30-ter.