Agevolazioni

Bonus trasporti. Definite le regole per riceverlo e i termini di presentazione delle istanze


Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il Decreto interministeriale con cui il Ministero del lavoro, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e il MEF hanno definito le regole per l’attuazione del bonus trasporti, misura finanziata dall’articolo 35 del D.L. n. 35/2022, cosiddetto D.L. “Aiuti” e successivamente potenziata con il D.L. “Aiuti-bis” che ha incrementato le somme stanziate per il Fondo destinato a tale misura di agevolazione.

La somma complessivamente stanziata per il bonus trasporti è pari a 79 milioni di euro per il 2022.


Beneficiari del bonus trasporti


Possono fruire del bonus trasporti le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35000 euro.


In cosa consiste il bonus trasporti


Il bonus è pari al 100 per 100 della spesa da sostenere ed è riconosciuto comunque nel limite massimo di valore in misura pari a 60 euro per beneficiario per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, con esclusione di servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area, e business salottino.

Il buono è personale e può essere utilizzato una sola volta, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l’acquisto dell’abbonamento.


Come e quando presentare domanda per fruire del bonus trasporti 2022


Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato è tenuto a presentare istanza entro il 31 dicembre 2022 a titolo personale o per conto di un minore, effettuando l’accesso e la registrazione sul Portale dedicato “www.bonustrasporti.lavoro.gov.it” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito Portale.

L'identità dei beneficiari è accertata attraverso SPID, ovvero tramite carta d'identità elettronica.


All'atto della registrazione, il beneficiario è tenuto a fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con riguardo alle seguenti informazioni:


  • nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
  • nel caso in cui il beneficiario sia minore, il richiedente, assieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il minore sia fiscalmente a suo carico reddito complessivo del beneficiario conseguito nell’anno di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro.

Nel caso in cui il beneficiario sia minore, tale requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente.


L’istanza deve anche contenere l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, non superiore in ogni caso a 60 euro per ciascun beneficiario, anche se minore fiscalmente a carico, e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato dal menù a tendina presente sul portale.


Le istanze, compilate nei termini e corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il buono è emesso per il tramite del Portale ed è contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza, esso è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporti pubblico tra quelli selezionabili all’atto della registrazione sulla piattaforma digitale e indicato nello stesso buono e deve essere utilizzato entro il mese di emissione. Decorso tale termine, il buono non utilizzato viene automaticamente e definitivamente annullato.

L’emissione del buono, anche in caso di mancato utilizzo nei termini, non consente di presentare una nuova istanza nello stesso mese.


Ai fini della sottoscrizione dell’abbonamento, il soggetto beneficiario deve presentare al gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato il buono ottenuto dal portale.
A tal fine, il gestore del servizio di trasporto pubblico accede al portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verifica che il buono sia completo degli elementi previsti, temporalmente valido, e non sia stato già utilizzato.


In caso di esito positivo delle suddette verifiche, il gestore del servizio di
trasporto pubblico non può rifiutare il buono come pagamento totale o parziale dell’abbonamento ed è pertanto tenuto a rilasciare l’abbonamento e a registrare sul portale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali l’utilizzo del buono, indicando l’importo effettivamente usufruito dal beneficiario e caricando la dichiarazione mediante la compilazione dei dati richiesti dal Portale.

La quota parte dei buoni eventualmente non utilizzata e i buoni scaduti per il mancato utilizzo nei termini rientrano automaticamente nella disponibilità del fondo.


I gestori dei servizi di trasporto pubblico devono inoltre presentare ogni due mesi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali- tramite il Portale, la richiesta di
rimborso della somma corrispondente ai buoni utilizzati che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda, completa delle
coordinate bancarie, deve essere corredata dai dati previsti, nonché dalla dichiarazione relativa all’effettivo rilascio dell’abbonamento.

Dopo aver effettuato le opportune verifiche, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali - provvede ad eseguire il trasferimento delle risorse e registra sul Portale gli importi erogati a favore dei gestori dei servizi di trasporto pubblico.

Qualora la richiesta di rimborso non sia completa delle informazioni richieste e/o il Portale segnala delle incongruenze rispetto ai dati inseriti, la procedura del rimborso non può essere eseguita.
I rimborsi della spesa corrispondente ai buoni utilizzati entro il 31 dicembre 2022, potranno essere richiesti tramite il Portale entro e non oltre il 28 febbraio 2023.