Agevolazioni

Credito d'imposta affitti 2020: pagamenti entro e non oltre il 29 agosto 2022


Una società, che per lo svolgimento della sua attività è conduttrice di tre contratti di locazione d'azienda e di quattro contratti di locazione di immobili a uso non abitativo ha presentato un interpello ponendo il seguente quesìto:

"L'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha istituito un credito d'imposta per canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive, misura prorogata dall'articolo 4 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 fino al 31 luglio 2021, a condizione che l'impresa abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2020 o 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

A causa delle difficoltà finanziarie cui è andata incontro a causa della pandemia, la società non ha ancora completato il pagamento dei canoni relativi ai mesi oggetto di agevolazione.

La risposta n. 263 del 19 aprile 2021 ha chiarito che, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, il conduttore matura il diritto alla fruizione del credito d'imposta anche a seguito del versamento operato nel 2021 della quota dei canoni relativi al 2020. La società interpellante chiede se affinché maturi il diritto alla fruizione del credito d'imposta, della quota di canoni relativa al 2020, sia necessario che il versamento dei canoni sia effettuato nell'anno immediatamente successivo a quello in cui i canoni erano dovuti, oppure se tale diritto matura in uno qualunque degli anni successivi in cui venga eseguito il pagamento dei canoni (relativi ai mesi agevolati)".

La società che ha presentato l'interpello ritiene che la fruizione del credito d'imposta, della quota di canoni non ceduta, maturi in uno qualunque degli anni successivi in cui venga eseguito il pagamento dei canoni relativi ai mesi agevolati.  

Tale interpretazione è stata parzialmente accolta dall'amministrazione finanziaria, la quale, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - modifica del 18 novembre 2021», ha stabilito "di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d'imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione del richiamato articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente".

La commissione europea, modificando il documento in data 18 novembre 2021, aveva infatti stabilito che il suddetto credito d'imposta potesse essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022

L'Agenzia delle Entrate si è dunque adeguata a tale indicazione applicando anche quanto previsto dallo Statuto del Contribuente che prevede che prevede che "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".