Tax credit agenzie di viaggio e tour operator. Rifinanziati nuovi interventi di digitalizzazione. Bonus cedibile solo per l’intero, senza facoltà di successiva cessione
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del turismo, il nuovo decreto interministeriale che interviene a modifica del decreto interministeriale 29 dicembre 2021 adottato dal Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell’economia e riferito al credito d’imposta destinato alle agenzie di viaggio e tour operator che effettuano interventi di digitalizzazione.
Il decreto è stato aggiornato a seguito della previsione di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in base al quale ulteriori 100 milioni di euro, risorse provenienti dal PNRR e destinati al tax credit per strutture ricettive, di cui all’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono stati dirottati a copertura dell’agevolazione fiscale prevista per gli interventi di digitalizzazione effettuati da tour operator e agenzie di viaggio.
Il nuovo provvedimento del Ministero del turismo provvede dunque a riaprire la procedura per l’inoltro delle domande riferite al tax credit digitalizzazione per tour operator e agenzie di viaggio.
A seguito dell’Avviso pubblico 18 febbraio 2022 prot. n. 2613, le agenzie di viaggio e i tour operator hanno infatti presentato domande di contributo per credito d’imposta per un ammontare pari a circa 15 milioni di euro, pertanto il MinTur interviene con l’odierno provvedimento per consentire la presentazione di altre domande di contribuzione aventi ad oggetto ulteriori interventi di digitalizzazione, restando fermi i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Il Ministero rammenta, nel medesimo provvedimento, che, in base a quanto stabilito dal nuovo articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall’art. 28, comma 3-ter, lett. b), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, il credito d'imposta destinato ad agenzie di viaggio e tour operator che intendono effettuare interventi di digitalizzazione, è cedibile solo per l’intero e senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Sono nulli tutti i contratti di cessione conclusi violando tale norma.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.