Agevolazioni

Tax credit agenzie di viaggio e tour operator. Rifinanziati nuovi interventi di digitalizzazione. Bonus cedibile solo per l’intero, senza facoltà di successiva cessione


E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del turismo, il nuovo decreto interministeriale che interviene a modifica del decreto interministeriale 29 dicembre 2021 adottato dal Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell’economia e riferito al credito d’imposta destinato alle agenzie di viaggio e tour operator che effettuano interventi di digitalizzazione.

Il decreto è stato aggiornato a seguito della previsione di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in base al quale ulteriori 100 milioni di euro, risorse provenienti dal PNRR e destinati al tax credit per strutture ricettive, di cui all’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono stati dirottati a copertura dell’agevolazione fiscale prevista per gli interventi di digitalizzazione effettuati da tour operator e agenzie di viaggio.


Il nuovo provvedimento del Ministero del turismo provvede dunque a riaprire la procedura per l’inoltro delle domande riferite al tax credit digitalizzazione per tour operator e agenzie di viaggio.


A seguito dell’Avviso pubblico 18 febbraio 2022 prot. n. 2613, le agenzie di viaggio e i tour operator hanno infatti presentato domande di contributo per credito d’imposta per un ammontare pari a circa 15 milioni di euro, pertanto il MinTur interviene con l’odierno provvedimento per consentire la presentazione di altre domande di contribuzione aventi ad oggetto ulteriori interventi di digitalizzazione, restando fermi i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Il Ministero rammenta, nel medesimo provvedimento, che, in base a quanto stabilito dal nuovo articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall’art. 28, comma 3-ter, lett. b), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, il credito d'imposta destinato ad agenzie di viaggio e tour operator che intendono effettuare interventi di digitalizzazione, è cedibile solo per l’intero e senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa' appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia, per ogni  cessione  intercorrente  tra  i predetti soggetti,  anche  successiva  alla  prima.

Sono nulli tutti i contratti di cessione conclusi violando tale norma.


Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non  concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.