Rapporto di lavoro

Green pass sui luoghi di lavoro: trattamento delle assenze


Con Circolare 2 agosto 2022, n. 94, l’INPS fornisce informazioni sul trattamento delle assenze determinate dall'assenza del Green pass durante il periodo d'emergenza epidemiologica e di relativo obbligo.

 

Normativa di riferimento

Si premette che, da ultimo, con il D.L. n. 24/2022 (legge n. 52/2022), il legislatore ha introdotte disposizioni per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 marzo 2022.

In particolare, per quanto di interesse, si segnala la proroga al 30 aprile 2022 dell’obbligo di possesso del c.d. green pass base per accedere ai luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato, nonché la possibilità dal 25 marzo 2022 al 30 aprile 2022, anche per gli over 50, di accedere ai luoghi di lavoro con il c.d. green pass base (art. 8, comma 6, D.L. n. 24/2022).

I chiarimenti INPS

Nello specifico, con la Circolare in oggetto, l’INPS illustra sinteticamente il quadro normativo di riferimento e i riflessi in materia previdenziale relativi all’applicazione delle previsioni in materia di green pass sui luoghi di lavoro e delle tutele in costanza di rapporto di lavoro quali malattia, maternità, permessi e congedo straordinario, riconosciute in capo ai lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele previdenziali INPS, nei casi di assenza dal lavoro per possesso, sino al 30 aprile 2022, della certificazione verde COVID-19.

Con particolare riferimento alla disciplina dell’assenza ingiustificata e sospensione del dipendente di datore di lavoro pubblico e privato sino al 30 aprile 2022 (D.L. 24/2022), l’Istituto chiarisce innanzi tutto che il regime previdenziale dell’“assenza ingiustificata” deve essere distinto dalla sospensione del rapporto di lavoro prevista dalle disposizioni normative in relazione alle specifiche categorie di lavoratori, nonché eventualmente per il personale dipendente dei datori di lavoro privati, ferme restando le conseguenze disciplinari in caso di accesso ai luoghi di lavoro in assenza del c.d. green pass.

Il rapporto di lavoro del lavoratore dipendente da datore di lavoro privato rimane in essere e riprenderà ad esplicare i suoi effetti dal giorno della cessazione della causa che ha determinato l’assenza ingiustificata o il periodo di sospensione (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro).

Nelle ipotesi di sopravvenute valutazioni in merito alla non conformità delle certificazioni COVID-19 già acquisite da parte dei datori di lavoro, che determinino l’adozione di un provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore, con ripetizione della retribuzione di spettanza del lavoratore, il datore di lavoro avrà diritto a inoltrare domanda di rimborso della corrispondente contribuzione. Di converso, nelle ipotesi di annullamento o revoca del provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione precedentemente adottato dal datore di lavoro, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, lo stesso sarà tenuto all’assolvimento, con effetto retroattivo, della contribuzione non versata, oltre agli oneri accessori.

La Circolare fornisce, altresì, chiarimenti sulla gestione di alcune tutele riconosciute ai dipendenti privati, ossia malattia, maternità, permessi legge 104 e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nei casi di assenza dal lavoro per mancato rispetto delle disposizioni vigenti in merito al possesso, fino al 30 aprile 2022, del green pass.

Si precisa a tal fine, con riferimento ai permessi di cui all’art. 33 legge n. 104/1992 e al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001, che la relativa indennità – e il conseguente accredito della contribuzione figurativa - è riconosciuta, sulla base dell’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi normativamente previsti, al fine di fare fronte alle particolari esigenze di cura di soggetti con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, stessa legge n. 104/1992.

Si ricorda, infatti, che lo scopo dei suddetti benefici è quello di garantire a soggetti in situazione di particolare bisogno la necessaria assistenza che la legge riconosce nel rispetto degli artt. 2, 3 e 32 Cost.