Credito R&S: nel settore del design si guarda all'innovazione tecnologica e scientifica
La Risoluzione 41/2022 fornisce i criteri corretti per l'ammissibilità del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 Dl 145/2023 nel settore della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria.
Nel mese di aprile 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico in una nota ha ricordato che "in via generale che l’individuazione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”. Pertanto la stessa Agenzia delle Entrate ha ribadito che nei documenti di prassi emanati in materia, le linee guida ed i principi generali della normativa europea, assumono diretta rilevanza anche ai fini dell'applicazione della disciplina del credito d'imposta in ricerca e sviluppo.
Secondo i principi e i criteri contenuti in tale manuale, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.
Partendo da questa base non si considerano dunque attività fruibili del credito in R&S quelle che non comportano un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili. Sul punto l'amministrazione finanziaria è molto chiara: devono ritenersi escluse le attività che, pur dando luogo a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente dall’effettuazione di investimenti volti all’introduzione da parte della stessa di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza.
Nell'ambito indicato dalla risoluzione 41 si specifica, dunque, che:
- non rientrano nell'ambito di applicazione del credito le attività di "design" volte alla "realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto": tali attività non comportano il superamento di un ostacolo scientifico o tecnologico;
- non costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati concernenti i gusti e le abitudini dei consumatori