Enti di protezione civile ed iscrizione al Runts: chiarimenti
La Nota n. 9663 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata il 30 giugno 2022 fornisce gli opportuni chiarimenti a proposito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) degli enti di protezione civile.
Dapprima giova ricordare che il Codice della protezione civile (D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1) individua due distinti soggetti entrambi iscrivibili al Runts:
- i gruppi comunali di protezione civile disciplinati all’art. 35,
- altre forme di volontariato organizzato di protezione civile all’art. 36.
Il gruppo comunale (art. 35) è costituito dall'Amministrazione comunale attraverso un regolamento approvato con delibera di consiglio comunale. Il regolamento stabilisce, tra l’altro, le finalità che si intendono perseguire, le modalità di accesso al gruppo da parte dei cittadini, le funzionalità e l’attivazione del gruppo ed il rappresentante legale è sempre il Sindaco, che è la massima autorità di protezione civile a livello comunale.
Le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile (art. 36) sono costituite sotto forma di organizzazione di volontariato nel cui statuto viene indicata la finalità di protezione civile che l’associazione intende perseguire. Il legale rappresentante è il presidente e l’associazione per potere operare deve essere iscritta negli elenchi di volontariato di protezione civile.
Operato questo chiarimento, va subito detto che l’articolo 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore che ha previsto l’esclusione dal perimetro del Terzo settore dei soggetti sottoposti a direzione, controllo e coordinamento da parte di pubbliche amministrazioni non si applica ai soggetti operanti nel settore della protezione civile di cui all’articolo 32 comma 4 del Codice del Terzo settore, ossia non opera nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nella apposita sezione del Runts.
Per i gruppi comunali di protezione civile, è lo stesso art. 35 del D.Lgs. 1/2018 che li definisce enti del terzo settore e per essi opera la stessa deroga prevista per le organizzazioni di volontariato ma la loro iscrizione al Runts avviene nella sezione “altri enti del terzo settore”. Questa conclusione avviene per effetto dell’art. 33 del Lgs. 1/2018 che opera il necessario raccordo tra il Codice della protezione civile ed il Codice del Terzo settore.
Il chiarimento della Nota in oggetto chiarisce l’iscrizione al Runts per entrambi i soggetti indicati che, per quanto riguarda
- i gruppi comunali di protezione civile (art. 35) soggetti a trasmigrazione in quanto già iscritti negli elenchi regionali del volontariato, verranno iscritti al Runts con efficacia immediata ma con l’indicazione della necessità di un successivo adeguamento di statuto che avverrà quando verrà emessa una direttiva da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, direttiva necessaria ad armonizzare la normativa del Codice di protezione civile con il Codice del Terzo settore.
Pertanto, gli uffici del RUNTS accertano esclusivamente la presenza dei dati e la completezza e correttezza delle informazioni senza entrare nel merito dello statuto;
- i gruppi comunali di protezione civile (art. 35) di nuova iscrizione, essi dovranno provvedere ad avere il loro statuto conforme alla normativa del Terzo settore ed alla futura direttiva di prossima pubblicazione;
- gli altri soggetti (art. 36), sono tenuti ad avere lo statuto conforme al Codice del Terzo settore perché la sola iscrizione all’elenco nazionale del volontariato di protezione civile non è di per sé sufficiente a garantire la conformità dello statuto.