Bonus psicologo: i chiarimenti dell’Inps
Con la circolare n. 83 del 18 luglio 2002 l’Inps fornisce indicazioni e chiarimenti inerenti il Bonus psicologo, introdotto con il Dl 228/2021.
Il bonus in esame, ideato per sostenere economicamente i soggetti che dovessero sostenere spese atte ad un supporto psicologico a causa della situazione pandemica e successiva crisi economica, è previsto all’art. 1-quater c. III del decreto sopracitato. Nel dettaglio la norma prevede che Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, possano erogare un contributo a persona (massimo 600 euro su base ISEE) volto ad ottenere sedute di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicologi.
Requisiti per l’ottenimento
Il beneficiario, così come riportato dal decreto interministeriale pubblicato il 31 maggio 2022 è colui che presenta condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica derivate dalla crisi sanitaria e economica. È bene ricordare che il beneficio può essere riconosciuto una sola volta a seguito della presentazione della domanda da parte di soggetti che dispongano di un ISEE in corso di validità. Il valore ISEE sarà indicativo dell’ammontare del corrispettivo in quanto:
a) in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
b) in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
c) in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Per ISEE superiori a 50.000 euro non è prevista la possibilità di erogare il bonus.
Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” tramite:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Vi inoltre è la possibilità di richiederlo per un soggetto minore in qualità di genitore o tutore o affidatario così come per un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno.
Ad oggi il servizio non è ancora operativo, con un successivo messaggio verranno indicati la data di apertura della procedura e i termini per la presentazione della domanda.
Utilizzo del bonus
Nel caso di accoglimento della domanda, a ciascun beneficiario verrà inoltrato un codice univoco per ogni sessione da comunicare al professionista, il quale, a sua volta, dovrà comunicarlo all’Istituto trascrivendolo in un’apposita sezione associando anche il codice fiscale del paziente. Il contributo, nella quota massima di 50 euro a seduta, sarà quindi erogato direttamente al professionista.