Conversione Decreto Aiuti: bonus di 10000 euro alle imprese che partecipano alle fiere internazionali
Con l’inserimento dell’articolo 25 bis al Decreto Legge 7 maggio 2022, n. 50, cosiddetto Decreto Aiuti, la legge di conversione n. 91/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022, concede un bonus di 10000,00 euro alle imprese aventi sede operativa in Italia che, dal 16 luglio 2022 [data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto aiuti] fino al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, previste dal calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Come richiedere il bonus fiere
Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022, può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni e viene rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande.
Per richiedere il bonus occorre presentare una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico che verrà realizzata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
All'atto della presentazione della richiesta, ciascun richiedente deve aver cura di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonchè le coordinate di un conto corrente bancario a sè intestato e fornire, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello che verrà reso disponibile nella piattaforma, in cui dovrà attestare:
- di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
- di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore previste dal calendario fieristico approvato;
- di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
- di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative; - di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità;
- di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche' delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
Dopo aver ricevuto la richiesta, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore cui sarà demandata la gestione operativa della misura, rilascerà il buono mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari dovranno presentare, attraverso la piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.
Cosa presentare per ricevere il rimborso delle spese sostenute
All'istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non verrà erogato alcun rimborso.
Le somme a rimborso verranno accreditate, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario.
La misura viene erogata nel rispetto del limite del “de minimis”
Le imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia possono fruire del bonus nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.