Agevolazioni

Conversione Decreto Aiuti: bonus di 10000 euro alle imprese che partecipano alle fiere internazionali


Con l’inserimento dell’articolo 25 bis al Decreto Legge 7 maggio 2022, n. 50, cosiddetto Decreto Aiuti, la legge di conversione n. 91/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022, concede un bonus di 10000,00 euro alle imprese aventi sede operativa in Italia  che, dal 16 luglio 2022 [data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione del decreto aiuti]  fino al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia,  previste dal calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle  regioni  e delle province autonome.


Come richiedere il bonus fiere

Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022, può essere richiesto una sola volta da ciascun  beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni e viene rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine  temporale  di  ricezione  delle domande.

Per richiedere il bonus occorre presentare una richiesta, esclusivamente per  via  telematica, attraverso un'apposita piattaforma  resa  disponibile  dal  Ministero dello sviluppo economico che verrà realizzata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

All'atto della presentazione della richiesta, ciascun  richiedente  deve  aver cura di comunicare  un  indirizzo  di   posta elettronica certificata valido e funzionante nonchè le coordinate di un conto corrente  bancario  a  sè  intestato e fornire, altresì,  le  necessarie  dichiarazioni  sostitutive   di certificazione o di atto notorio, secondo il modello che verrà reso disponibile nella piattaforma, in cui dovrà attestare:

  1. di avere sede operativa  nel  territorio  nazionale  e  di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di  commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
  2. di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a  una  o piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali  di  settore  previste dal calendario fieristico approvato;
  3. di  avere  sostenuto  o  di  dover  sostenere   spese   e investimenti per la partecipazione a una o piu' delle  manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
  4. di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  5. di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre  condizioni  previste  dalla legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
    finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
  6. di non avere ricevuto altri  contributi  pubblici  per  le medesime finalità;
  7. di essere a conoscenza delle finalita' del  buono  nonche' delle spese e degli investimenti rimborsabili  mediante  il  relativo utilizzo.

Dopo aver ricevuto la richiesta, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  ovvero  il  soggetto attuatore cui sarà demandata la gestione operativa della misura, rilascerà  il  buono   mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica certificata comunicato dal richiedente. Entro la data di scadenza del buono,  i  beneficiari  dovranno presentare, attraverso la piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli  investimenti  effettivamente  sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche  internazionali di settore.
Il rimborso massimo erogabile  è  pari al 50 per cento  delle  spese  e  degli  investimenti  effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro  il limite  massimo  del  valore  del  buono  assegnato.  

Cosa presentare per ricevere il rimborso delle spese sostenute

All'istanza  di rimborso deve essere allegata copia del buono e delle  fatture  attestanti  le spese e gli investimenti sostenuti, con  il  dettaglio  dei  relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la  piattaforma  ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di  documentazione  incompleta,  al beneficiario non verrà erogato alcun rimborso.
Le somme a rimborso verranno accreditate, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato  dal beneficiario.

La misura viene erogata nel rispetto del limite del “de minimis”

Le imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia possono fruire del bonus   nei limiti e alle condizioni di cui  al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione europea  agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo,   al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.