Social bonus erogazioni liberali terzo settore. Come fruirne
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2022, il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che detta le regole attuative per l’assegnazione a persone fisiche e società del credito d’imposta per le donazioni effettuate in favore degli enti del terzo settore previsto dall’articolo 81 del decreto legislativo n. 117/2017.
L’articolo 81 citato individua, infatti, un’agevolazione nella forma di credito d’imposta (cosiddetto social bonus) pari al 65% delle donazioni in denaro effettuate da parte di persone fisiche in favore di enti del Terzo Settore e del 50% per le donazioni eseguite da enti o società.
Più in dettaglio, i commi 2 e 3 del medesimo articolo 81 stabiliscono che il credito d'imposta suddetto è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui e che lo stesso è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non rilevando ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Secondo quanto indicato dal comma 5 dell’articolo 81 succitato, per ricevere l’erogazione liberale, gli enti del Terzo settore beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti a comunicare trimestrale e pubblicare sul proprio sito web e in un apposito portale gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni relative alle erogazioni ricevute, nonche' la destinazione e l'utilizzo delle medesime per le finalita' previste dallo stesso articolo 81.
Beneficiari del social bonus
Possono fruire del social bonus le persone fisiche, gli enti che non svolgono attivita' commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile adottato.
Condizioni per fruire del social bonus
Per fruire del social bonus, è necessario che le erogazioni liberali siano destinate ed utilizzate per sostenere il recupero di beni pubblici inutilizzati e/o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e assegnati agli enti del Terzo settore.
I beni oggetto degli interventi di recupero devono essere utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con modalita' non commerciali.
Il decreto attuativo in esame consente di sostenere beni assegnati agli enti del Terzo Settore in forma singola o in partenariato tra loro. In tal caso, l'ente del Terzo settore che viene individuato dai componenti del partenariato quale capofila, è considerato l'ente proponente.
Fruizione del credito d'imposta
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilita', tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La causale del pagamento dovra' contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali godono del credito d'imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui e' stata effettuata l'erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata puo' essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'importo annuale, l'ammontare residuo potra' essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione l'Agenzia delle entrate provvederà ad istituire il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta, da indicare nel modello F24 e impartirà le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Come vengono individuati i progetti di recupero
I progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali vengono individuati con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal Codice del terzo settore e dal decreto attuativo medesimo.
Requisiti dei progetti
Per poter accedere,
- i progetti di recupero devono possedere il requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice del terzo settore;
- il legale rappresentante dell'ente proponente il progetto deve avere potere di sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione;
- non devono sussistere, nei confronti del rappresentante legale e dei
componenti degli organi di amministrazione dell'ente, le cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - l’ente deve essere in regola con gli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei
lavoratori; - l’ente deve essere in regola con il pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse e con l’obbligo di assicurazione dei volontari;
- il bene deve essere già stato assegnato all’ente.
Avvio del procedimento
Ciascun ente proponente è tenuto a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - l'istanza di partecipazione al procedimento, accompagnata dai seguenti documenti:
- dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;
- scheda anagrafica dell'ente proponente e degli eventuali partner;
- almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
- scheda descrittiva del progetto, con l'indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonchè dell'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
- computo metrico - estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- cronoprogramma degli interventi;
- copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
- copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.
Le istanze devono essere presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.
La relativa modulistica verrà presentata sul www.lavoro.gov.it a seguito della pubblicazione del provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione.