Agevolazioni

Social bonus erogazioni liberali terzo settore. Come fruirne


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2022, il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che detta le regole attuative per l’assegnazione a persone fisiche e società del credito d’imposta per le donazioni effettuate in favore degli enti del terzo settore previsto dall’articolo 81 del decreto legislativo n. 117/2017.

L’articolo 81 citato individua, infatti, un’agevolazione nella forma di credito d’imposta (cosiddetto social bonus) pari al 65% delle donazioni in denaro effettuate da parte di persone fisiche in favore di enti del Terzo Settore e del 50% per le donazioni eseguite da enti o società.

Più in dettaglio, i commi 2 e 3 del medesimo articolo 81 stabiliscono che il credito  d'imposta suddetto è riconosciuto  alle  persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per  cento  del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito  d'impresa  nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui e che lo stesso è ripartito in tre quote annuali di  pari  importo  ed  è  utilizzabile  tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, non rilevando ai fini delle imposte sui  redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.


Secondo quanto indicato dal comma 5 dell’articolo 81 succitato, per ricevere l’erogazione liberale, gli  enti  del  Terzo  settore  beneficiari  delle  erogazioni   liberali sono tenuti a comunicare trimestrale e pubblicare sul proprio sito web e in un  apposito portale gestito dal Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali le informazioni relative alle erogazioni ricevute,  nonche'  la destinazione e l'utilizzo delle medesime per le finalita' previste dallo stesso articolo 81.


Beneficiari del social bonus

Possono fruire del social bonus le persone fisiche, gli enti che non svolgono  attivita'  commerciali  e tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica,  dal settore economico  in  cui  operano,  nonche'  dal  regime  contabile adottato.


Condizioni per fruire del social bonus

Per fruire del social bonus, è necessario che le  erogazioni  liberali siano destinate ed utilizzate per  sostenere  il  recupero   di beni pubblici inutilizzati e/o di beni mobili e immobili confiscati   alla   criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n. 159 e assegnati agli enti  del  Terzo  settore.
I beni oggetto degli interventi di recupero devono essere utilizzati da parte degli enti del Terzo settore  in via esclusiva per lo svolgimento di una o  più  attività  di  interesse generale con  modalita'  non commerciali.

Il decreto attuativo in esame consente di sostenere beni assegnati agli enti del Terzo Settore in forma singola o in partenariato tra loro. In tal caso, l'ente del Terzo settore che viene individuato dai componenti del partenariato quale capofila, è considerato l'ente proponente.


Fruizione del credito d'imposta
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali  di  pari importo e spetta  a  condizione  che  le  erogazioni  liberali  siano effettuate  esclusivamente  mediante  sistemi  di  pagamento  che  ne garantiscano la tracciabilita', tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La causale  del  pagamento dovra' contenere il riferimento al social bonus, all'ente  del  Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
Le persone fisiche e gli  enti  non  commerciali  godono  del credito  d'imposta  a  decorrere  dalla  dichiarazione  dei   redditi relativa all'anno in cui e' stata effettuata  l'erogazione  liberale.
La  quota  annuale  non  utilizzata  puo'  essere   riportata   nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad  esaurimento del credito.
Per  i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa,  il  credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione a decorrere  dal periodo   d'imposta   successivo   a    quello    di    effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello  F24  esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.  In  caso  di mancato  utilizzo,  in  tutto  o  in  parte,  dell'importo   annuale, l'ammontare residuo potra' essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta  successivi.  Con  apposita  risoluzione  l'Agenzia  delle entrate provvederà ad istituire il codice tributo per la fruizione  del  credito d'imposta,  da  indicare  nel  modello  F24 e impartirà le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative  ai  periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
L’agevolazione non concorre alla formazione  del  reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione,  ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.


Come vengono individuati i progetti di recupero

I progetti di recupero  sostenibili  mediante le  erogazioni  liberali  vengono individuati con   un procedimento a sportello, diretto a  verificare  la  sussistenza  dei presupposti e dei  requisiti  previsti  dal  Codice  del terzo settore e  dal  decreto attuativo medesimo.
 
Requisiti dei progetti

Per poter accedere,

  •  i progetti di recupero devono possedere il requisito soggettivo di  cui  all'articolo  4, comma 1, del Codice del terzo settore;
  • il  legale  rappresentante  dell'ente proponente il progetto deve avere potere di sottoscrizione  degli  atti  relativi  al procedimento di individuazione;
  • non devono sussistere, nei confronti del rappresentante legale e dei
    componenti degli organi di amministrazione dell'ente, le cause  di divieto, di sospensione o di decadenza di  cui  all'articolo  67  del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • l’ente deve essere in regola con gli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei
    lavoratori;
  • l’ente deve essere in regola con il pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse e con l’obbligo di assicurazione dei volontari;
  • il bene deve essere già stato assegnato all’ente.

Avvio del procedimento

Ciascun ente proponente è tenuto a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale  del  Terzo  settore  e  della responsabilità sociale delle imprese - l'istanza  di  partecipazione al procedimento,  accompagnata  dai  seguenti documenti:

  • dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,concernenti il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;
  • scheda anagrafica dell'ente proponente e degli  eventuali partner;
  • almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
  • scheda descrittiva del progetto, con  l'indicazione  specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare delle attività  di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva  e  con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività  e del loro numero, nonchè dell'eventuale previsione della  valutazione dell'impatto  sociale  degli  effetti  conseguiti   dalle   attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
  • computo metrico - estimativo  dei  costi  con  prezzi  unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai  listini  ufficiali vigenti nell'area interessata;
  • cronoprogramma degli interventi;
  • copia del provvedimento  amministrativo  di  assegnazione  del bene; 
  • copia del documento di  identità  del  legale  rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

Le istanze devono essere presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.
La relativa modulistica verrà presentata sul www.lavoro.gov.it a seguito della pubblicazione del provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore generale dell'innovazione  tecnologica, delle  risorse  strumentali  e  della comunicazione.