Fisco

Noleggio di ponteggi con IVA ordinaria


Per le prestazioni che consistono nella mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, senza altra diretta attività edile in cantiere, si applica l’aliquota IVA ordinaria a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 373 del 12 luglio 2022, che ha preso in considerazione il caso prospettato dall’istante, che nell’ambito del settore edile effettua lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi, nonché la messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.

Per la prima attività, l’istante applica alle prestazioni fatturate l’aliquota IVA prevista in funzione della tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull’intero importo dell’appalto, compreso anche l’utilizzo dei ponteggi; in caso di committente soggetto passivo IVA e di prestazioni di completamento di edifici nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, ristrutturazione, ampliamento senza demolizione trova applicazione il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972

Per la seconda attività, invece, l’istante ha sempre applicato l’aliquota IVA ordinaria, non svolgendo direttamente alcuna attività edile, annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili; il l meccanismo del reverse charge di cui al citato art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, in caso di committente soggetto passivo, non è applicabile neppure nel caso in cui la prestazione non sia di mero noleggio, ma comprenda altri servizi, quali il trasporto, il montaggio, la messa in sicurezza e lo smontaggio dei ponteggi che, pur trattandosi di una prestazione di servizi più complessa rispetto al mero noleggio, non risulta configurabile come accessoria, funzionale e collegata all’intervento edile.

Nell’analizzare la fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il reverse charge, nel traslare gli obblighi IVA in capo al destinatario del bene o servizio, non incide sulla determinazione dell’aliquota applicabile all’operazione effettuata e che, essendo l’appaltatore tenuto al versamento dell’imposta, su di lui ricade la responsabilità di individuare la corretta aliquota IVA da applicare.

Quando il contratto d’appalto beneficia dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto, fatta eccezione per i casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore, come indicato nella C.M. n. 71/E/2000.

In merito alle prestazioni che consistono nella mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, l’Agenzia ha condiviso la soluzione prospettata dall’istante, vale a dire l’applicabilità dell’aliquota ordinaria a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.