Fisco

IVA al 5% per le somministrazioni di gas per usi civili esclusa per i servizi accessori


L’aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%. L’aliquota IVA del 5%, invece, non può essere applicata a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, soggette pertanto all’aliquota ordinaria.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 368 del 7 luglio 2022, avente per oggetto l’ambito applicativo dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 130/2021 (decreto “Energia”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 171/2021, che ha ridotto temporaneamente al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni del gas metano per combustione per usi civili e industriali.

La circolare n. 17/E/2021, nel precisare gli aspetti relativi all’ambito oggettivo e temporale dell’agevolazione, ha specificato che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA ridotta si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Successivamente, l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 17/2022 ha prorogato l’agevolazione anche in relazione al secondo trimestre del 2022, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 e, da ultimo, con l’art. 2 del D.L. n. 80/2022, tale misura è stata ulteriormente prorogata anche in relazione al terzo trimestre del 2022, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Tenuto conto che l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 130/2021 si riferisce alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, comma 1, del DLgs. n. 504/1995, ai fini IVA, la definizione degli “usi” deve essere mutuata dalle disposizioni del Testo unico delle accise, secondo cui.

  • sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili;
  • sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti).

Ne discende, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, che l’aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%. L’aliquota IVA del 5%, invece, non può essere applicata a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, soggette pertanto all’aliquota ordinaria.