Enti del Terzo Settore

Decreto Semplificazioni 2022, Enti del Terzo Settore. Via libera per l’iscrizione delle Onlus al Runts


Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 il quale contiene all’articolo 26 una norma molto importante per tutti gli Enti del Terzo Settore: tutti gli enti iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore (Runts) godono delle agevolazioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L’introduzione di tale norma dissipa definitivamente il dubbio che era sorto a proposito delle possibilità di godimento delle agevolazioni solo a favore di Organizzazioni di Volontariato (Odv), Associazioni di Promozione Sociale (Aps), Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Ora invece è chiaro che tutti gli enti iscritti nel Runts, a prescindere che siano stati iscritti in precedenti registri (Odv, Aps, Onlus) o meno godono delle stesse agevolazioni, senza distinzione alcuna.

Agevolazioni contenute nel Codice del Terzo Settore che, ricordiamo, essere le seguenti:

-   titoli di solidarietà (art. 77 Dlgs. 117/2017),

-   regime fiscale del Social Lending (art. 78 Dlgs. 117/2017),

-   Social Bonus (art. 81 Dlgs. 117/2017),

-   disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82 Dlgs. 117/2017),

-   detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 Dlgs. 117/2017),

-   esenzione dei redditi da immobili destinati ad attività commerciale per Odv (art. 84 comma 2 Dlgs. 117/2017) ed Aps (art. 85 comma 7 Dlgs. 117/2017.

Le norme evidenziate sono valide per tutti gli Enti del Terzo Settore a decorrere sin dalla data di istituzione del Runts: ciò equivale a dire che un Ente del Terzo Settore dal momento in cui è iscritto al Registro ha facoltà di godere delle norme citate.

Vale la pena ricordare due aspetti:

-   il Decreto Legge 21 giugno 2022 n. 73 dovrà successivamente essere convertito in legge ma le norme in esso contenute sono valide a partire dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che è avvenuta nello stesso giorno di approvazione del decreto;

-   le disposizioni fiscali citate sono immediatamente applicabili in quanto non sono subordinate alla espressa autorizzazione della Commissione Europea.

Per tutto quanto detto sopra, nulla più osta per procedere alla iscrizione al Runts e, soprattutto per le Onlus, vengono ad ampliarsi le possibilità di operare perché:

-   le attività di interesse generale sono rivolte verso la collettività e non solo verso soggetti svantaggiati;

-   le attività diverse possono essere svolte alla sola condizione che siano strumentali al reperimento di fondi da parte dell’ente non dovendo essere più connessa alle attività dell’ente;

-   il compenso dei lavoratori non è più soggetto al vincolo del non superare il 20% dei compensi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale.