Bonus veicoli elettrici. L’utilizzo dei codici tributo
La risoluzione n. 30/E del 23 giugno 2022 ha ridenominato, ampliandone l’utilizzo, i codici tributo “6903” e “6904” - istituiti, con la risoluzione n.82/E del 23 settembre 2019 - per consentire la fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica.
Prima dell’attuale riformulazione, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 657, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) in relazione all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria N1 e M1 speciali, il codice tributo “6903” era già stato, opportunamente, ridenominato dalla risoluzione n. 61/E del 27 ottobre 2021, per consentirne la concreta fruizione.
Nell’anno in corso, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 6 aprile 2022, emanato ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.L. n. 17/22, ha stabilito l’applicabilità del bonus anche per altre categorie di veicoli non inquinanti per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2022-2024, nella misura e alle condizioni ivi indicate. In particolare, l’art. 2, comma 1, del menzionato DPCM ha riconosciuto il bonus per i veicoli delle categorie M1, da L1e a L7e elettrici e non elettrici, N1 e N2 elettrici.
Per poter operare la compensazione, tramite modello F24, anche dei crediti d’imposta riconosciuti per l’acquisto di questi ultimi veicoli sono state così modificate le denominazioni dei predetti codici tributo “6903” e “6904”:
“6903”: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 elettrici - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020 e articolo 2, comma 1, lettera f) del DPCM 6 aprile 2022”;
“6904”: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e, elettrici, ibridi e non elettrici - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018 e articolo 2, comma 1, lettera d) del DPCM 6 aprile 2022”.
Operativamente è opportuno ricordare che il bonus riconosciuto all’acquirente costituisce credito d’imposta per le imprese costruttrici. Dal punto di vista procedurale, il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del bonus e lo recuperano sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui le imprese costruttrici debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei beneficiari dei crediti d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. L’ammontare complessivo del credito d’imposta
utilizzabile in compensazione dalle imprese costruttrici può essere consultato accedendo al proprio “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.