Gas e luce: aumento prezzi. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Lo scorso 16 giugno l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n° 20/E recante delle disposizioni in materia di aliquote Iva e crediti d'imposta nel settore del gas, alla luce di quanto disposto da:
- Dl 4/2022;
- Dl 17/2022 (Decreto Energia);
- Dl 21/2022 (Decreto Ucraina);
- Dl 50/2022 (Decreto Aiuti)
Nello specifico la suddetta circolare fornisce chiarimenti in merito a:
- aliquota Iva da applicare alle forniture di gas per combustione e per autotrazione;
- ambito applicativo delle agevolazioni fiscali (crediti d'imposta) a sostegno delle imprese relativamente alle spese sostenute per il consumo di gas.
La Circolare è composta da 5 capitoli:
- aliquota Iva agevolata nel settore del gas;
- credito d'imposta per "imprese gasivore" relativo al primo trimestre 2022;
- credito d'imposta per "imprese gasivore" relativo al secondo trimestre 2022;
- credito d'imposta a favore delle imprese "non gasivore" per l'acquisto di gas naturale;
- cessione dei suddetti crediti d'imposta;
- incremento delle aliquote di altri crediti d'imposta
Aliquota Iva agevolata
Il decreto Energia ha stabilito la proroga al secondo trimestre 2022 della riduzione dell’aliquota Iva al 5% "per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scivola dal 22% al 5%".
Credito d'imposta per "imprese gasivore" relativo al primo trimestre 2022
Il Decreto Aiuti riconosce "alle imprese a forte consumo di gas naturale» (cosiddette "gasivore") «un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, (…) per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici". Quali le caratteristiche necessarie?
- operare in settori specificatamente elencati;
- aver consumato nel primo trimestre 2022 gas naturale per una percentuale non inferiore al 25% a 1GWh al netto dell'uso termoelettrico
Il credito d'imposta che viene riconosciuto è pari al 10% delle spese sostenute per l'acquisto di gas consumato per usi diversi dagli usi termoelettrici e può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022 tramite l'inserimento nel modello F24 telematico del codice tributo 6966.
Il suddetto credito è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi costi; inoltre, lo stesso non concorre alla formazione del reddito per le imprese e non concorre alla formazione della base imponibile per la determinazione dell'IRAP. In ultimo, la circolare segnala che tale credito non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa e non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109, comma 5 del Tuir.
Credito d'imposta per "imprese gasivore" relativo al secondo trimestre 2022
Dapprima rispetto al Decreto Aiuti, il decreto Energia aveva introdotto, per il secondo trimestre 2022 (contributo poi esteso anche primo trimestre come indicato nel precedente paragrafo), "un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e da ultimo al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap".
Credito d'imposta a favore delle imprese "non gasivore" per l'acquisto di gas naturale
Il Decreto Ucraina "riconosce, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del d.l. n. 17 del 2022 (cosiddette "non gasivore"), un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta17 per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019".
Tale credito:
- non concorre alla formazione del reddito per le imprese e non concorre alla formazione della base imponibile per la determinazione dell'IRAP;
- non può essere chiesto a rimborso;
- può essere utilizzato solo in compensazione utilizzando il codice tributo 6964;
- è utilizzabile fino al 31 dicembre 2022;
- può essere ceduto, previo provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate