Diritto

Incarichi nelle amministrazioni straordinarie, come e quando fare domanda


Candidature per incarichi nelle amministrazioni straordinarie. C’è tempo fino al 30 giugno per inviare le richieste

Riaperti i termini per l’invio delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale, commissario straordinario e di membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Le domande potranno essere trasmesse attraverso la registrazione alla piattaforma digitale https://candidatureas.mise.gov.it/ fino al prossimo 30 giugno 2022.

Ne dà comunicazione il Ministero dello Sviluppo Economico mediante l’avviso di riapertura dei termini per l’invio delle richieste.

I candidati, in possesso rei requisiti richiesti, verranno inseriti in un apposito elenco aggiornato annualmente, in base a quanto stabilito dalla direttiva direttoriale del MISE del 12 maggio 2021

Anche i professionisti che avevano già presentato domanda nel 2021 sono pertanto tenuti, se interessati, a ripresentare la propria candidatura sulla piattaforma.

Secondo quanto indicato nella direttiva del maggio scorso, per la designazione di soggetti idonei a ricoprire l’incarico idonei di commissario giudiziale e commissario straordinario, la commissione giudicatrice tiene conto dei seguenti criteri:

  1. specifica competenza in relazione alla complessità della procedura e/o al settore merceologico;
  2. dimensione dell’impresa.

Potranno, inoltre, costituire titoli di preferenza:

  1. titoli accademici riconosciuti;
  2. corsi di aggiornamento in materia professionale nella materia concorsuale.

In conformità al principio della rotazione, al medesimo soggetto non potranno essere conferiti più incarichi contestuali.
Preliminarmente alla nomina dovranno essere acquisite, a cura della commissione, le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in ordine alla insussistenza di incompatibilità, situazioni impeditive e conflitti d’interesse, nonché alla disponibilità del professionista prescelto a dedicarsi adeguatamente, anche in termini temporali, allo
svolgimento dell’incarico.

La commissione è nominata dal Ministro ed è formata da tre componenti esperti, di cui:

  • un membro scelto nell’ambito della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile con funzione di coordinamento;
  • due membri con esperienza in materia di amministrazione straordinaria, scelti anche tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche centrali.

La commissione dura in carica un biennio.

Previa approfondita istruttoria e motivando adeguatamente i presupposti in relazione allo specifico caso concreto, per ragioni di urgenza o a carattere emergenziale, il Ministro dello sviluppo economico può disporre le nomine dei commissari straordinari in deroga alla procedura di cui innanzi.

Per quanto riguarda la nomina dei membri dei comitati di sorveglianza, di norma, la presidenza del comitato di sorveglianza è assegnata a soggetti scelti di preferenza tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e professori universitari a tempo pieno in materie giuridiche o economico-aziendali.

I componenti esperti saranno individuati tra:

  1. dirigenti o funzionari del Ministero dello sviluppo economico in possesso dei requisiti previsti dalla legge, individuati sulla base di procedure trasparenti di selezione, definite preventivamente, che garantiscano un’adeguata rotazione e tengano conto delle esperienze professionali e del numero degli incarichi;
  2. professori universitari in materie giuridiche o economico-aziendali, avvocati del libero foro, dottori commercialisti, revisori contabili e consulenti aziendali.

I componenti del comitato di sorveglianza vengono nominati previa verifica dell’insussistenza delle medesime situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti per i commissari straordinari e dell’inesistenza di conflitti d’interesse rispetto all’impresa (ovvero al gruppo di imprese) in amministrazione straordinaria e alla/e persona/e del/i commissario/i, dovendosi escludere la nomina di soggetti legati al/i commissario/i straordinario/i da vincoli di parentela o affinità o di natura professionale.

I componenti del comitato di sorveglianza durano in carica tre anni.