Ricarica auto elettriche private dei dipendenti e imponibilità irpef
Con la Risposta a interpello 10 giugno 2022, n. 329, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti nel welfare aziendale.
La fattispecie
Nel caso di specie l’interpellante è una società che opera come holding al vertice di un gruppo imprenditoriale attivo nel settore della produzione e della trasformazione della carta “tissue” in prodotti finiti confezionati. Il gruppo ha effettuato investimenti per aumentare l’efficienza energetica ed ha svolto un attento lavoro di sensibilizzazione ed informazione sui temi dello sviluppo sostenibile sia all’interno, che all’esterno delle proprie aziende.
Tra le azioni che rientrano nel programma di sensibilizzazione dei dipendenti della società istante, vi è quella di rinnovare il parco auto aziendale con degli autoveicoli elettrici o ibridi. L’intenzione dell’istante è di promuovere il ricorso alla mobilità elettrica anche nell’ambito della vita privata dei dipendenti. A tal fine la società vorrebbe riconoscere sei mesi di ricarica gratuita per i dipendenti che acquistano autovetture elettriche entro un determinato periodo di tempo. A tale scopo, l’istante utilizzerebbe l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici oppure, qualora ciò non fosse possibile, stipulerebbe delle convezioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche. Il tutto verrebbe offerto alla generalità dei dipendenti tramite la stipula di un accordo aziendale.
L’istante ha richiesto, quindi, quale sia il trattamento fiscale da applicare a tale “benefit“.
La soluzione dell’interpello
Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorda che tra le deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, lo stesso art. 51 del TUIR, al comma 2, lett. f), stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità educative, di istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
Affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente tre diverse condizioni: (a) le opere ed i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; (b) le opere ed i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive di denaro; (c) le opere ed i servizi devono perseguire delle specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le opere ed i servizi possono essere messi a disposizione dei dipendenti direttamente da parte del datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, purché il dipendente rimanga estraneo al rapporto economico tra l’azienda ed il soggetto terzo erogatore del servizio.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che deve ritenersi, in linea di principio, che la disposizione contenuta all’art. 51, comma 2, lett. f), TUIR possa applicarsi anche nel caso in cui il datore di lavoro, per sensibilizzare i dipendenti alla tutela dell’ambiente, promuovendo il ricorso alla mobilità elettrica, offra loro il servizio di ricarica delle autovetture elettriche. In un’iniziativa di questo genere, infatti, è possibile individuare una finalità di educazione ambientale riconducibile, quindi, alla disposizione normativa in questione.
La conclusione drll’Agenzia delle Entrate è che, qualora il servizio di ricarica gratuito che l’istante intende offrire per sei mesi a tutti i dipendenti che provano di aver acquistato delle autovetture elettriche, entro un determinato periodo di tempo, sia limitato in termini di importo e/o di Kw totali di ricariche effettuabili (così da evitare abusi) e soddisfi effettivamente il requisito della finalità educativa previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f), TUIR, il relativo benefit potrà beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente.