Incentivi all'esodo: non vale il trasferimento al Fondo pensionistico in neutralità fiscale
Una Società ha siglato con il sindacato di categoria un Verbale di Accordo per "avviare un percorso volto alla gestione del personale Dirigente in servizio in un'ottica di esodo incentivato rivolto a coloro che manifesteranno interesse ad anticipare l'uscita dal servizio rispetto alla maturazione del diritto alla pensione per vecchiaia".
L'Accordo prevede:
- un'incentivo all'esodo per i dirigenti sottoscrittori;
- le mensilità indicata nell'accordo sono calcolata come retribuzione Annua Lorda diviso 12 da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR;
- se fattibile, le suddette mensilità dovrebbero essere versate dalla Società su richiesta esplicita del dirigente, sulla posizione del dirigente aperta presso il Fondo di Previdenza Complementare per i Dirigenti di Azienda
Uno dei sottoscrittori dell'Accordo ha richiesto che la Società effettuasse il versamento di quanto pattuito al lordo delle trattenute in quanto eseguito in alternativa alla liquidazione diretta "con la conseguente opportunità di meglio investire queste somme, che verrebbero gestite da un soggetto altamente qualificato fruendo al contempo della fiscalità di vantaggio, che più in generale regola la previdenza complementare, sia per quanto concerne i rendimenti che le prestazioni".
La Società ha dunque posto il quesito all'amministrazione finanziaria di quale sia il corretto trattamento fiscale delle somme spettanti ai singoli dirigenti a titolo di incentivo all'esodo nel caso di trasferimento delle stesse al Fondo di Previdenza.
La stessa società ritiene "di poter procedere al versamento delle "somme lorde" al Fondo di Previdenza, rinviando la tassazione delle stesse al momento della liquidazione, da parte del Fondo di Previdenza, della posizione individuale del singolo dirigente (come per il restante TFR trasferito al Fondo), secondo le specificità delle opzioni che lo stesso avrà dichiarato di voler scegliere e nel rispetto delle previsioni normative che regolano le prestazioni dei fondi complementari a favore dei propri iscritti".
Con la pubblicazione della Risposta 323/2022 l'Agenzia delle Entrate ha dapprima chiarito che non rientra tra le sue competenze la valutazione della possibilità da parte del datore di lavoro di versare l'incentivo all'esodo al fondo pensione, nella sua totalità od in parte, su richiesta esplicita del dirigente, nella posizione del dirigente aperta presso il Fondo di Previdenza.
I riferimenti normativi e di prassi necessari per poter fornire l'adeguata risposta sono i seguenti:
- l'articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR che prevede che prevede l'applicazione della tassazione separata per le "altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione";
- la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E che ha precisato che si deve trattare di somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro e che tra queste somme rientra l'incentivo all'esodo aggiuntivo rispetto al TFR;
- l'articolo 19, comma 2, del Tuir, prevede che le stesse sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata per il TFR;
- l'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 interviene in merito al finanziamento delle forme pensionistiche complementari.
sempre l'art. 19 del Tuir, comma 4 prevede, però, che "non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124" e quindi ne deriva che il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.
L'art. 19, però, circoscrive il raggio di applicazione di trasferimento al fondo pensione in neutralità fiscale al solo TFR e non ad altre somme e pertanto, pur essendo correlato al TFR, l'amministrazione finanziaria ha stabilito che non può essere accolta la richiesta del sopracitato dirigente ed avvallata dalla Società e che, quindi, "l'eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo non possa avvenire in neutralità fiscale e che tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Tuir".