Gruppo IVA: rileva l'iscrizione nel registro dell'atto di trasferimento delle quote
Riguardo all’individuazione della data a partire dalla quale può considerarsi instaurato il vincolo finanziario in capo ad una società le cui quote sono state acquistate dalla capogruppo, non rileva la data di stipula dell’atto avente per oggetto il trasferimento delle partecipazioni, ma quella della sua iscrizione nel Registro delle imprese, ovvero la data di efficacia dell’atto nei confronti dei terzi.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 258 del 10 maggio 2022, avente per oggetto la verifica del requisito finanziario, che l’art. 70-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, come integrato dall’art. 1 del D.M. 6 aprile 2018, subordina al verificarsi di una duplice condizione:
- la sussistenza tra soggetti passivi IVA del rapporto di controllo, diretto o indiretto, di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ovvero la sottoposizione degli stessi ad analoga forma di controllo da parte della medesima entità. In particolare, si considera controllata la società di cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- la permanenza del suddetto legame almeno dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto.
Risulta, pertanto, imprescindibile individuare il momento in cui produce effetti il trasferimento delle partecipazioni da cui discende il rapporto di controllo rilevante ai fini dell’instaurazione del vincolo finanziario richiesto, essendo in particolare necessario verificare se, nel caso di specie, il predetto momento sia precedente o successivo al 1° luglio 2021.
La società capogruppo, infatti, ha perfezionato l’acquisto della totalità delle quote della società controllata in data 28 giugno 2021 e, ai sensi dell’art. 70-quater, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, ha ritenuto che quest’ultima possa considerarsi inclusa nel Gruppo IVA a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Per risolvere il dubbio interpretativo, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato le indicazioni contenute nella risposta n. 241/E/2022, le quali – anche se rese con riguardo al diverso regime della liquidazione IVA di gruppo – assumono rilevanza nella fattispecie in esame, in quanto il regime dell’IVA di gruppo, al pari di quello del Gruppo IVA, presuppone la sussistenza del rapporto di controllo, come definito dall’art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c.
In definitiva, ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione finanziaria dell’atto di trasferimento delle quote societarie, non rileva la data di stipula dell’atto in esame, ma quella dell’iscrizione presso il Registro delle imprese, ovvero la data di efficacia dell’atto nei confronti dei terzi.
Nel presupposto che la data di iscrizione nel Registro delle imprese coincida con quella di deposito (nella fattispecie, luglio 2021), avendo la capogruppo acquisito il controllo del nuovo soggetto dopo il 1° luglio 2021, il vincolo finanziario richiesto dall’art. 70-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 verrà instaurato solo alla data del 1° luglio 2022, con l’effetto che la partecipazione al Gruppo IVA della società le cui quote sono state acquistate dalla capogruppo decorrerà dal successivo anno 2023.