Fisco

Tassabile il trasferimento dell’immobile dopo la cessazione della convivenza


Con la Risposta a interpello 4 maggio 2022, n. 244, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di applicabilità dell’esenzione ex art. 19 legge n. 74/1987 (atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio), ai conviventi di fatto.

 

L’interpello

Il quesito è posto da un notaio circa l’applicabilità dell’esenzione di ui all’art. 19 della legge n. 74 del 1987 all’accordo con cui due ex conviventi, in occasione dello scioglimento della loro convivenza, decidevano di trasferire metà dell’abitazione dall’uno all’altra.

L’istante ha espresso l’avviso che al trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza dei "conviventi di fatto" possa essere applicata l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987, chiedendone conferma all’Amministrazione finanziaria.

Normativa

Si assume consuntivamente, sul piano normativo, che l’art. 19 della legge n. 74/1987 prevede l’esenzione da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio. Tale disposizione é stata oggetto di interpretazioni estensive, per cui trova applicazione a tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione personale dei coniugi (Corte Cost. n. 41/1999).

La Circolare n. 27/E/2012, poi, ha chiarito che l’esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, rispondendo all’esigenza di evitare che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi nel momento della crisi coniugale.

Inoltre, l’art. 1 comma 36, della legge n. 76 del 2016 (legge Cirinnà) definisce “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989). 

I conviventi di fatto possono disciplinare, con il contratto di convivenza, i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

 

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello in esame, l'Agenzia Entrate esprime parere negativo circa l’operatività del beneficio di cui trattasi.

Infatti, secondo l’Agenzia, nella fattispecie prospettata non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’art. 19 della legge n. 74/1987, atteso che la norma fa riferimento a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riguardo alla ratio di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale ai fini di consentire la risoluzione della crisi coniugale. La legge n. 76/2016, invece, non prevede né regola alcuna modalità di scioglimento della convivenza finalizzata a rimediare a un’eventuale crisi tra i conviventi.

Gli atti con cui i conviventi regolano i rapporti patrimoniali per la risoluzione di una crisi del loro legame non possono neppure essere equiparati agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui all’art. 6 del D.L. n. 132/2014, considerato che questa disposizione equipara l’accordo concluso tra i coniugi a seguito della negoziazione ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale e di  divorzio operata ex lege, sempreché dal testo dell’accordo emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale (v. Risoluzione n. 65/E/2015). Pertanto, tale parificazione degli effetti non è suscettibile di trovare applicazione oltre il caso considerato.

Ne consegue quindi che, nel caso di specie, al trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza dei conviventi di fatto a favore di uno dei due non può essere applicata l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74 del 1987.