Codici ATECO aggiornati
Già nel dicembre 2021 l’ISTAT aveva provveduto a pubblicare l’aggiornamento dei Codici Ateco 2007, decorrente dal 1° gennaio 2022, recepita poi a livello amministrativo dal 1° aprile 2022 (per ulteriori approfondimenti in merito rimandiamo a quanto già illustrato nell’articolo “Codici ateco: nuove voci e variazioni dal 2022. Attenzione a dichiarazioni, Isa e “variazioni” Iva. Il caso dei commercialisti ed esperti contabili.”.
Con la risoluzione n° 20/E del 4 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti e nuovi aggiornamenti a proposito: in particolare viene precisato che i contribuenti, accedendo alla propria area riservata dell’Anagrafe Tributaria (tramite SPID, CIE o CNS, ad eccezione dei titolari di partita IVA i quali possono ancora utilizzare le credenziali Entratel/Fiscoline) possono verificare i codici Ateco collegati e registrati alla propria posizione fiscale.
Ulteriore precisazione rilevante è che spetta al contribuente stesso la verifica che il codice precedentemente comunicato non abbia subito variazioni e nel caso è obbligatorio l’utilizzo di quest’ultimi in qualsiasi dichiarazione o atto da presentare all’Agenzia delle Entrate.
Qualora dovesse essere necessario inviare una dichiarazione di variazione dati è importante ricordare che nel caso il contribuente sia iscritto al Registro delle Imprese questa dovrà essere inviata tramite la Comunicazione Unica messa a disposizione da Unioncamere; in caso contrario dovranno essere utilizzati i modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che…
Come previsto dalla risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, a seguito della nuova Classificazione Ateco 2007 non viene previsto alcun obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati (diversamente da quanto indicato dagli artt. 35 e 35-ter del DPR n. 633/1972).