Remunerazione aggiuntiva SSN: fuori dal campo IVA
Il Decreto emanato dal Ministero della Salute in data 11 agosto 2021 prevede all'art. 1 che "a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 sia riconosciuta alle farmacie la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N)", secondo specifica ripartizione pubblicata come allegato al citato Decreto.
Una Farmacia ha posto un quesito all'amministrazione finanziaria relativamente al trattamento fiscale applicabile su tali somme aggiuntive: tali somme rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA? Contribuiscono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi?
L'Agenzia delle Entrate ha risposto con la pubblicazione della Risposta n.219.
Imposta sul valore aggiunto
Un contributo assume rilevanza ai fini IVA quando viene erogato "a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive". Tra le parti deve, dunque, sorgere il rapporto giuridico sinallagmatico (erogazione di un compenso per svolgere un servizio o cedere un bene). Non è un rapporto sinallagmatico l'erogazione di un contributo per ristorare imprese.
Il citato Decreto, pubblicato qualche mese dopo in Gazzetta (29 ottobre 2021) fa esplicito riferimento al sostegno alle imprese (leggi farmacie) per la gestione dell'emergenza COVID-19, anche perchè la remunerazione aggiuntiva oggetto dell'interpello è previsto che venga erogata per un periodo di tempo limitato, a partire dallo scorso 1° settembre e fino al 31 dicembre 2022 e "non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica".
Tutte queste considerazioni portano a stabilire tale remunerazione sia da considerarsi al pari di qualunque altro ristoro erogato sulla base del periodo emergenziale e pertanto non può essere considerato un rapporto giuridico sinallagmatico e, per tale motivo, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA.
Imposte dirette
In materia di imponibilità fiscale in ambito di imposte dirette, l'amministrazione finanziaria fa riferimento all'art. 10bis del Dl 137/2020 che ha previsto che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"; ne deriva, dunque, che la remunerazione aggiuntiva erogata per il rimborso dei farmaci erogati in regime SSN non concorre alla formazione della base imponibile nè ai fine delle imposte sui redditi, nè ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP.