Fisco

La variazione in diminuzione dell'IVA in caso di conversione della procedura concorsuale


La conversione di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, aperta prima del 26 maggio 2021, in fallimento, dichiarato dopo il 26 maggio 2021, non determina l’avvio di una nuova procedura concorsuale, ma la continuazione della precedente. Nel caso di specie, trova pertanto applicazione la previgente disciplina della procedura di variazione in diminuzione dell’IVA, subordinata all’esito infruttuoso del fallimento.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 216 del 26 aprile 2022, che ha preso in considerazione il caso in cui il credito sia maturato nei confronti di un cliente ammesso nell’anno 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, successivamente convertita in fallimento nell’anno 2021.

Il dubbio interpretativo sollevato dall’istante è relativo alla sussistenza dei presupposti per l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data di apertura della procedura fallimentare, in applicazione delle disposizioni novellate dall’art. 18 del D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”), che non subordinano più la variazione all’esito infruttuoso della procedura concorsuale, essendo sufficiente l’avvio della medesima.

Nell’esaminare la questione, il primo chiarimento offerto dall’Agenzia delle Entrate è relativo alla rilevanza della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai fini della disciplina di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, superando in tal modo le divergenti indicazioni contenute nella C.M. n. 77/E/2000.

A seguito, infatti, delle modifiche introdotte dal DLgs. n. 175/2014, la facoltà di variazione in diminuzione è stata estesa alle ipotesi in cui il mancato pagamento, in tutto o in parte del corrispettivo, sia imputabile al debitore ammesso ad un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis della Legge fallimentare, ovvero ad un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d), della stessa Legge fallimentare, pubblicato nel registro delle imprese.

Il legislatore ha inteso, dunque, introdurre tra le ipotesi che consentono l’emissione della nota di variazione sia l’infruttuosità derivante da una tipica procedura concorsuale con finalità liquidatoria-satisfattiva, sia quella che risulta da accordi volti al risanamento dell’azienda, per il raggiungimento del quale si ritiene siano sacrificabili le pretese di alcuni creditori.

A ben vedere, l’obiettivo di conservare il patrimonio produttivo dell’impresa ancora esistente nonostante l’insolvenza è tipico della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, delineata dal DLgs. n. 270/1999 (Legge Prodi-bis), da integrare con le disposizioni di cui al D.L. n. 347/2003, a cui sono ammesse le imprese che presentano concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, realizzabile, in via alternativa, tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno, oppure tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni.

Ne discende, secondo l’Agenzia delle Entrate, che devono intendersi superate le indicazioni della citata C.M. n. 77/E/2000, secondo cui, in ragione della formulazione dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, vigente “ratione temporis”, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è esclusa dall’ambito applicativo della procedura di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.

A proposito, invece, della conversione della procedura in esame in quella fallimentare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, alla luce della sostanziale continuità tra la fase di amministrazione straordinaria e quella fallimentare, non è possibile ravvisare, al momento della conversione, l’avvio di una nuova procedura concorsuale.

Nel caso di specie, ciò implica che la conversione della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, aperta prima del 26 maggio 2021, in fallimento, dichiarato dopo il 26 maggio 2021, è soggetta alla previgente disciplina della procedura di variazione in diminuzione dell’IVA, subordinata all’esito infruttuoso del fallimento.