Contributo a fondo perduto perequativo
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 20 aprile 2022, n. 199, ha fornito indicazioni in tema di contributo a fondo perduto perequativo.
L’interpello
In particolare, nel caso in esame è posto da una società che, a causa della pandemia da Covid-19, ha subito un peggioramento del risultato economico tra il periodo d'imposta 2019 ed il periodo d'imposta 2020 e per tale motivo ha chiesto e ottenuto il "contributo perequativo" (di cui al D.L. n. 73/2021), optando per la fruizione del credito d'imposta.
La società, però, specifica che il risultato negativo dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 è stato causato per una quota parte dallo stato di emergenza sanitaria "Covid-19" e per un'altra parte da un componente negativo straordinario afferente alla liquidazione di un socio uscente dalla compagine societaria.
Per tale ragione, l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, debba essere escluso dal reddito del periodo d'imposta 2020 il componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti dell'emergenza sanitaria "Covid-19".
La normativa
Si ricorda brevemente che l'art. 1, commi 16-27, del D.L. n. 73/2021 (legge n. 106/2021), riconosce “a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, “un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un (...) peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, il contributo perequativo non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell'intero risultato economico d'esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l'anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia.
In considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla gestione politica della pandemia da Covid-19 e con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell'agevolazione definendo implicitamente le nozioni di "peggioramento del risultato economico d'esercizio" e di "risultato economico d'esercizio".
Tenuto conto di quanto disposto dalla norma, ai fini del calcolo assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A, allegata al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 settembre 2021, n. 227357.
L’Agenzia adotta quindi la soluzione più semplice sotto il profilo applicativo, dando rilevanza al solo dato dichiarativo, senza alcuna analisi in merito alla natura del peggioramento economico che consentiva l’accesso all’agevolazione.