Lavoro

Sgravio contributivo anno 2012: entro il 16 dicembre 2013 il recupero in compensazione


Il messaggio n. 14855 del 20 settembre 2013 dell’INPS illustra le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo previsto dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dalla Legge n. 247/2007 e disciplinato – per l’anno 2012 – dal decreto interministeriale 27 dicembre 2012: le modalità di recupero, quindi, dello sgravio contributivo sui premi incerti nel loro ammontare o corresponsione, frutto della contrattazione di secondo livello relativo all’anno 2012.

Sul piano operativo, le imprese ammesse allo sgravio potranno fruire del medesimo operando una compensazione, mediante un minor versamento dei contributi obbligatori, entro i limiti autorizzati, da effettuarsi su una o più mensilità purché entro il giorno 16 dicembre.

In cosa consiste lo sgravio contributivo?

Lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello - previsto all'articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - prevede lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale (di secondo livello) entro il limite del 2,25% della retribuzione previdenziale imponibile annua di ciascun lavoratore. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa stabilito. 

Ulteriori informazioni dall'INPS: